Sentenza n. 725/2026 - Catania, Sezione 1
per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme del 17/04/2025 (r.g.e. n. 390/2024) del Tribunale di Caltagirone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Caltagirone del 17 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice procedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Caltagirone nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 390/2024. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Comune intimato ha adempiuto spontaneamente, sebbene tardivamente, all'obbligo derivante dal provvedimento giurisdizionale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese, comprensive del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'intervenuto adempimento dell'amministrazione dopo l'instaurazione del giudizio. Ha condannato il Comune di Palagonia, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00, oltre spese forfettarie, CPA, IVA se dovute e rimborso del contributo unificato. La liquidazione ha tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'adempimento spontaneo, seppure tardivo, della pubblica amministrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'adempimento dell'amministrazione.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Prevede il rimborso delle spese forfettarie riconosciuto insieme alle spese legali liquidate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento spontaneo e tardivo dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese quando il giudizio è stato reso necessario dall'inerzia dell'amministrazione e la domanda proposta era ammissibile e fondata.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio di soccombenza, tenendo conto della complessità della controversia e della tardività dell'adempimento.
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