Cassazione Penale, Ordinanza n. 12822/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna già pronunciata in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La maturazione della prescrizione dopo la sentenza impugnata è stata ritenuta irrilevante perché intervenuta a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti, già condannati in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale, hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto difensivo. Deducevano: (1) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla ritenuta natura distrattiva dei prelievi e sull'elemento soggettivo, sostenendo che i prelievi erano collegati alla remunerazione dell'attività svolta e che il dissesto sarebbe maturato solo dopo il blocco improvviso dell'attività a seguito dell'incidente occorso a uno dei due; (2) in via conseguenziale, l'insussistenza dei presupposti per la bancarotta fraudolenta e la possibile riqualificazione in bancarotta semplice patrimoniale; (3) ulteriori censure sulle attenuanti generiche, ritenute ingiustificatamente negate. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva accertato che lo squilibrio economico-finanziario della società era emerso già tre anni prima del dissesto finale, che i prelievi erano privi di una valida giustificazione e finanziavano la consumazione del patrimonio sociale, con danno per i creditori, e che gli imputati erano consapevoli dell'assenza di un diritto attuale a tali somme. È stato richiamato anche il principio per cui il socio-amministratore di società di persone non può considerare automaticamente dovute somme prelevate a titolo di compenso per attività lavorativa, salvo un concreto e autonomo rapporto di lavoro o d'opera. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto la corretta qualificazione giuridica dei fatti escludeva la bancarotta semplice patrimoniale. Il quarto motivo è stato giudicato una censura di merito, non sindacabile in cassazione. Infine, l'intervenuta prescrizione successiva alla sentenza impugnata è stata ritenuta irrilevante per effetto della declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
La condotta distrattiva integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale quando i prelievi sociali sono privi di giustificazione e incidono sul patrimonio a danno dei creditori; l'insolvenza non è l'evento del reato.
art. 217 l. fall.
Esclusa la riqualificazione in bancarotta semplice patrimoniale quando i fatti accertati sono correttamente sussunti nella bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 606 c.p.p.
I motivi che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata o che sollecitano una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
art. 157 c.p.
La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata resta irrilevante quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 62-bis c.p.
Le doglianze sulle attenuanti generiche, se dirette a una rivalutazione del merito, non sono scrutinabili in cassazione.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i prelievi di somme dalle casse sociali sono distrattivi quando, in assenza di utili o di un titolo giuridico concreto, comportano la sottrazione di risorse al patrimonio della società con pregiudizio per la massa dei creditori.
- Il socio-amministratore di una società di persone non può presumere un diritto automatico a compensi per l'attività svolta: la legittimazione dei prelievi deve risultare da un rapporto autonomo e verificato in concreto, non dalla sola qualità soggettiva di socio o amministratore.
- Ai fini del dolo nella bancarotta patrimoniale è sufficiente la consapevolezza della pericolosità della condotta e della mancanza di un diritto alle somme prelevate; non rileva che l'agente coltivi una generica aspettativa di rilancio dell'impresa.
- L'insolvenza non costituisce l'evento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la fattispecie resta configurabile anche prima della manifestazione finale del dissesto, se la condotta rende concretamente pericolosi gli interessi creditori.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata o che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata non produce effetti estintivi nel giudizio di legittimità.
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