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Sentenza

Sentenza n. 2325/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione, - del decreto del Rettore Università di Catania n. 3710, prot. 173116 del 22.09.2025 con il quale è stata accertata “la regolarità formale degli atti” della procedura di selezione indetta con D.R. n. 217 del 20 gennaio 2025, per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore in tenure track (RTT) a tempo determinato, per la durata di sei anni, ai sensi art 24 della legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-03 – ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA, settore scientifico-disciplinare BIOS-03/A – Zoologia, presso il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e, a seguito dei lavori della Commissione, è stato individuato il dott. Francesco Tiralongo “quale candidato migliore” della selezione predetta; - i verbali tutti della Commissione ed in particolare: il verbale n. 1 del 04 luglio 2025 con il quale la Commissione esaminatrice ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati alla procedura selettiva; il verbale n. 3 del 28 luglio 2025 nella parte in cui la Commissione, all esito della discussione dei titoli, delle pubblicazioni e della prova orale di inglese, ha attribuito al dott. Stefano Anile il punteggio complessivo di 79/100 (35 titoli + 44 pubblicazioni) e al dott. Francesco Tiralongo il punteggio complessivo di 94,5/100 (50 titoli + 44,5 pubblicazioni), formando la graduatoria finale e dichiarando quest’ultimo quale candidato migliore della selezione, oltreché i relativi allegati. - della relazione finale 28.07.2025 n. 145947 della Commissione esaminatrice all’esito della quale sono stati approvati i giudizi relativi a ciascuno dei candidati. - e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione Università e quella del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali; compresi - ove occorra – la presa di servizio del controinteressato presso Università di Catania e l’eventuale contratto stipulato e/o ogni altro atto e/o provvedimento idoneo a far sorgere il rapporto di lavoro con il controinteressato; nonché per - l’accertamento dell’erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli e alle attività del candidato Francesco Tiralongo, con conseguente rideterminazione del punteggio in graduatoria; - ed il correlativo accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione del maggiore punteggio per i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione

Giustizia amministrativa202502488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione degli atti e individuazione del candidato migliore in una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore in tenure track, unitamente ai verbali della commissione e alla relazione finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di ricercatore in tenure track ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, sostenendo che la commissione avesse attribuito a sé un punteggio insufficiente e al candidato individuato come migliore un punteggio eccessivo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del bando, del d.m. 243/2011, dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, nonché l’omessa o apparente motivazione, l’illogicità manifesta e la disparità di trattamento, assumendo che il mero voto numerico non consentisse di comprendere il percorso logico seguito nella valutazione dei titoli, delle attività didattiche e delle pubblicazioni. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata comparazione tra i candidati e la violazione dell’art. 6 del bando, degli artt. 2 e 3 del d.m. 243/2011 e dei criteri predeterminati dalla commissione. Con il terzo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erroneità dei punteggi, sostenendo che non fossero state valutate alcune attività didattiche e di ricerca proprie e che fossero state sopravvalutate attività e pubblicazioni del candidato risultato primo. Con il quarto motivo, formulato come prova di resistenza, ha affermato che il corretto riconoscimento di ulteriori punteggi per la didattica e l’attività di ricerca avrebbe elevato il proprio punteggio da 79 a 87,2 punti e che la riduzione del punteggio del controinteressato avrebbe potuto determinare l’inversione della graduatoria. L’Università e il controinteressato hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse per mancato superamento della prova di resistenza e la mancata impugnazione del regolamento di Ateneo applicabile alla procedura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, lo ha rigettato. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati. La commissione aveva predeterminato nel verbale n. 1 criteri specifici per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, con attribuzione di punteggi massimi per ciascuna categoria. Tali criteri costituivano autovincolo per la commissione e rendevano controllabile la non manifesta illogicità o irrazionalità dei punteggi; in presenza di criteri predeterminati, il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale. Il giudice ha inoltre escluso che la valutazione comparativa debba necessariamente consistere in un autonomo confronto analitico o a coppie tra tutti i candidati: essa costituisce la conseguenza delle valutazioni individuali e richiede una motivazione autonoma solo quando queste non consentano già di individuare una scala di priorità. Inoltre, il regolamento di Ateneo non impugnato prevedeva, per le procedure con meno di sei domande, la sola attribuzione dei punteggi individuali senza una distinta valutazione comparativa. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché il ricorrente aveva indicato incrementi di punteggio in termini meramente assertivi, senza illustrare il metodo di calcolo, individuare puntuali errori macroscopici o violazioni dei criteri e dimostrare il percorso logico e matematico necessario a superare il divario di 15,5 punti rispetto al candidato vincitore. Anche le contestazioni sul punteggio del controinteressato erano ipotetiche e non specificamente riferite alle singole valutazioni. Il quarto motivo è stato rigettato perché il mancato accoglimento delle censure precedenti consolidava il distacco tra i candidati e impediva il superamento della prova di resistenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori in favore di ciascuna controparte.

Norme richiamate

  • art. 24 l. 240/2010

    Disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, nell’ambito della procedura selettiva oggetto di giudizio.

  • art. 6 del bando di selezione

    effettui una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa

    Impone la valutazione dei candidati secondo criteri predeterminati e prevede la valutazione comparativa nei limiti ritenuti applicabili dal giudice.

  • d.m. 243/2011, artt. 2 e 3

    Individua i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di reclutamento dei ricercatori; la loro violazione è stata dedotta ma non accertata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Obbligo di motivazione del provvedimento; nella fattispecie il giudice ha ritenuto sufficiente il voto numerico, essendo preceduto da criteri e parametri predeterminati.

  • Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 l. 240/2010, emanato con d.R. 2761 del 3 luglio 2024

    Prevede, per le procedure con meno di sei domande di partecipazione, la valutazione mediante attribuzione di punteggi individuali senza una distinta valutazione comparativa; il regolamento non era stato impugnato.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive universitarie, il voto numerico può assolvere l’obbligo di motivazione quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima e parametri sufficientemente specifici, tali da consentire il controllo della non manifesta illogicità o irrazionalità del punteggio.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce autovincolo per la commissione giudicatrice: la legittimità dei punteggi deve essere verificata in rapporto ai parametri previamente stabiliti.
  • La valutazione comparativa non richiede necessariamente un autonomo confronto analitico o a coppie tra tutti i candidati; essa costituisce la conseguenza delle valutazioni individuali e necessita di motivazione autonoma solo quando queste non consentano già di individuare con evidenza una scala di priorità.
  • La prova di resistenza impone al candidato che contesti i punteggi di indicare puntualmente gli errori, il criterio di calcolo del punteggio rivendicato e il concreto incremento ottenibile, dimostrando che la correzione delle valutazioni potrebbe modificare l’esito della procedura.
  • Censure meramente assertive o ipotetiche, prive dell’individuazione specifica degli errori di valutazione e del percorso logico-matematico necessario a colmare il distacco dal candidato vincitore, non sono idonee a dimostrare l’interesse concreto all’annullamento della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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