Sentenza del 13/11/2017 n. 338 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
TASI - Beni in leasing - Scioglimento contratto locazione finanziaria - Fallimento - Riconsegna dei beni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il fallimento ha impugnato l'avviso di accertamento TASI sostenendo di non essere obbligato al pagamento del tributo dopo lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 72, comma 1, della legge fallimentare. Secondo la curatela, lo scioglimento avrebbe avuto effetto retroattivo e avrebbe escluso la permanenza degli obblighi tributari derivanti dal contratto. La disciplina TASI, tuttavia, individua come soggetto passivo il locatario dei beni in leasing per tutta la durata del contratto, intesa come periodo compreso tra la stipula e la materiale riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.
La decisione
La tesi del fallimento non è stata accolta. Lo scioglimento del contratto di leasing da parte del curatore impedisce alla procedura di subentrare nel rapporto e di assumere gli obblighi contrattuali futuri, ma non elimina la soggettività passiva TASI maturata fino alla materiale riconsegna dei beni al concedente. Pertanto, il fallimento resta tenuto al pagamento della TASI per il periodo intercorrente tra la stipula del contratto e la riconsegna effettiva dei fabbricati, da dimostrare mediante verbale di consegna.
Norme richiamate
Legge n. 147 del 2013, art. 1, commi 669 e seguenti
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati.
La TASI è dovuta da chi possiede o detiene l'immobile, indipendentemente dal titolo giuridico della detenzione.
Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 672
La TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
Nei contratti di leasing, il locatario rimane soggetto passivo fino alla materiale riconsegna del bene al concedente. La durata rilevante comprende il periodo tra la stipula e la riconsegna, comprovata dal verbale di consegna.
Legge fallimentare, art. 72, comma 1
Il curatore, previa autorizzazione secondo le regole della procedura, può subentrare nel contratto oppure sciogliersi da esso. Lo scioglimento impedisce il subentro nel rapporto, ma non determina automaticamente la cessazione degli obblighi tributari maturati fino alla riconsegna del bene.
Legge fallimentare, art. 72-ter
In materia di leasing, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e può insinuarsi al passivo per la differenza tra il credito vantato e quanto ricavato dalla vendita. La norma conferma la centralità della restituzione materiale del bene e non della sola dichiarazione di scioglimento.
Massime di principio
- Nel leasing, ai fini TASI, lo scioglimento del contratto in ambito fallimentare non è sufficiente, da solo, a interrompere la soggettività passiva del locatario.
- L'obbligo tributario permane fino alla materiale riconsegna del bene al concedente, da provare preferibilmente con un verbale di consegna sottoscritto dalle parti.
- La dichiarazione di scioglimento produce effetti sul subentro contrattuale e sugli obblighi futuri della procedura, ma non cancella i tributi maturati durante il periodo in cui il bene è rimasto nella disponibilità del fallimento.
- Per determinare correttamente il periodo imponibile occorre ricostruire le date della stipula, dello scioglimento e della riconsegna effettiva, dando prevalenza a quest'ultima ai fini della cessazione dell'obbligo TASI.
- In caso di contestazione dell'avviso, la curatela deve documentare quando il bene è stato effettivamente restituito; la sola retroattività dello scioglimento prevista dalla disciplina concorsuale non esclude automaticamente la pretesa tributaria.
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