Ordinanza n. 812/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento -della nota del Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo, n. -OMISSIS- del 16.10.2023 recante il rigetto dell'istanza in autotutela tesa ad ottenere, previa sospensione, l'archiviazione e/o l'annullamento e/o la revoca del procedimento di recupero per ciascun ricorrente delle somme erogate per il pagamento delle ore di straordinario relative al periodo di servizio prestato presso il R.U.D; -di ogni altro ed ulteriore atto e provvedimento, antecedente, conseguente, successivo e collegato e, in ogni caso, lesivo del diritto e/o dell'interesse del ricorrente a non subire alcuna azione di recupero, ivi inclusa, ove occorra, la nota n. -OMISSIS- del 30.7.20233 dell'Ufficio Trattamento Economico e le note del Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo inoltrate pro quota a tutti i ricorrenti e recanti la contestazione dell'indebita percezione di somme erogate a titolo di retribuzione per prestazioni lavorative svolte in orario straordinario, valevole anche quale avvio del procedimento ex art. 7 e 9 di recupero;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di rigetto dell'istanza di autotutela relativa al recupero di somme corrisposte per ore di straordinario, nonché gli atti del procedimento di recupero
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota del Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo che ha respinto l'istanza diretta a ottenere, previa sospensione, l'archiviazione, l'annullamento o la revoca del procedimento di recupero delle somme corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario svolte durante il servizio presso il R.U.D. Sono stati altresì contestati gli ulteriori atti collegati, comprese la nota dell'Ufficio Trattamento Economico e le comunicazioni individuali recanti la contestazione dell'indebita percezione e l'avvio del procedimento di recupero ai sensi degli artt. 7 e 9 della l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità né procede alla loro valutazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla legittimità degli atti di recupero. In applicazione degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori per consentire una decisione celere, effettiva e concentrata. Ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di documenti e chiarimenti dall'amministrazione.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
artt. 7 e 9 l. 241/1990
Richiamati negli atti amministrativi impugnati quali disposizioni relative all'avvio e alla partecipazione al procedimento di recupero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione, nell'ambito dell'istruttoria, il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione, fissando un termine per l'adempimento.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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