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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18396/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alessio Attanasio aveva proposto reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara (13/12/2021) che aveva respinto il reclamo relativo al sistema di illuminazione della sua camera detentiva. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato il reclamo inammissibile de plano (art. 666, comma 2 e art. 678 c.p.p.), ritenendolo privo di interesse in ragione del trasferimento del detenuto in una struttura fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Torino. Con ricorso per cassazione si contestava la legittimità della declaratoria di inammissibilità adottata de plano, deducendo la violazione dei principi di diritto costituzionali e processuali (art. 24 Cost., artt. 666, comma 2 e 667 c.p.p., art. 35-bis Ord. pen.), nonché l'erronea esclusione della perpetuatio jurisdictionis e della necessità della decisione in composizione collegiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non potesse dichiarare l'inammissibilità de plano del reclamo ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., salvo condizioni tassative stabilite dalla legge (richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il reclamo ex art. 35-bis è ricondotto al genus delle impugnazioni e la declaratoria di inammissibilità è competenza dell'organo collegiale). Pertanto il decreto impugnato è stato annullato e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino perché decida sul reclamo in composizione collegiale.

Norme richiamate

  • art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Il reclamo previsto dall'art. 35-bis è ricondotto al genus dell'impugnazione e richiede, in caso di decisione sulla inammissibilità che non rientri nelle ipotesi tassative, la valutazione da parte dell'organo collegiale e non del Presidente in forma de plano.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità 'de plano' è ammessa solo ove siano presenti condizioni processuali tassative (es. manifesta infondatezza in senso restrittivo, identità rispetto a precedente domanda già rigettata o assenza di condizioni previste dalla legge). Non giustifica la sua applicazione autonoma al reclamo ex art. 35-bis salvo che ricorrano tali ipotesi tassative.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato nel decreto impugnato come base procedurale per la declaratoria del Presidente; la Corte sottolinea che l'uso di tale procedura è limitato dalle condizioni previste dall'art. 666 e dalla competenza collegiale per le impugnazioni.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio di diritto relativo all'accesso alla giustizia e al diritto di difesa; la declaratoria de plano non può comprimere in modo ingiustificato il contraddittorio e la garanzia del giudice collegiale quando la legge non lo prevede espressamente.

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali rilevanti; la Corte sottolinea il quadro normativo delle impugnazioni in materia di sorveglianza e i limiti alla decisione monocratica de plano.

  • art. 591 cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)

    Nella giurisprudenza citata è richiamata l'ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità rientri tra le tassative ragioni indicate nell'art. 591 (impugnazioni in generale), confermando la competenza del giudice dell'impugnazione e dell'organo collegiale.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è eccezionale e ammessa solo quando ricorrano condizioni tassative previste dalla legge (es. identità con una richiesta già rigettata o mancanza dei presupposti di legge).
  • Il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., essendo assimilabile all'impugnazione, richiede in generale la decisione da parte dell'organo collegiale del Tribunale di sorveglianza; il Presidente non può adottare un decreto di inammissibilità de plano se non sono presenti le specifiche ipotesi legali che lo consentono.
  • Il trasferimento del detenuto in altra struttura penitenziaria non determina automaticamente la perdita di interesse o l'irrilevanza del reclamo: va valutata la possibile perpetuatio jurisdictionis e l'effettiva idoneità del provvedimento impugnato a produrre effetti.
  • Se si riceve una declaratoria di inammissibilità adottata de plano, verificare se il provvedimento è basato su una delle ragioni tassative previste dalla legge; in mancanza, è possibile ricorrere (anche per cassazione) per far disporre la decisione in composizione collegiale.
  • La Corte di Cassazione tende a preservare il contraddittorio e la competenza collegiale nelle materie di sorveglianza quando la legge non attribuisce espressamente al Presidente il potere di decidere de plano.

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