Cassazione Penale, Sentenza n. 27440/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le istanze, presentate in suo interesse, di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare riferite a tre condanne irrevocabili riconosciute dalla Croazia e per le quali sta scontando la pena a Zagabria. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere di non avere giurisdizione a decidere misure alternative, invocando l'art. 17 della decisione quadro 2008/909/GAI (principio di reciproco riconoscimento) e la decisione quadro 2008/947/GAI nonché il d.lgs. 38/2016, chiedendo il riconoscimento della detenzione domiciliare e denunciando una violazione del principio di non discriminazione tra residenti e non residenti nello Stato del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che l'ordinanza fosse stata letta in udienza il 24/10/2024 alla presenza del difensore presso il quale il condannato aveva eletto domicilio, e che pertanto l'impugnazione doveva essere proposta entro 15 giorni dalla lettura ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. Ha escluso l'applicabilità del comma 1-bis dell'art. 585 (che riguarda il procedimento di cognizione e si riferisce all'imputato). Per tali ragioni non ha esaminato i profili di merito relativi all'applicazione delle decisioni quadro europee e del d.lgs. 38/2016. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte richiama anche la Corte Cost. n. 186/2000 in ordine a profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio
Il ricorrente invocava l'art. 17 per sostenere che le misure alternative restano di competenza dello Stato di emissione; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito della questione per inammissibilità del ricorso.
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio
Richiamata dal ricorrente a supporto della tesi di competenza dello Stato di emissione; la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa della tardività del gravame.
decreto legislativo 38/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione al reciproco riconoscimento di misure alternative e alla tutela del principio di non discriminazione; la Corte non ha affrontato l'interpretazione sostanziale per inammissibilità.
Codice di procedura penale
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 1-bis
L'art. 585, comma 1, lett. a) è stato interpretato dalla Corte nel senso che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione decorre dalla lettura dell'ordinanza in udienza. Il comma 1-bis non è applicabile al procedimento di sorveglianza perché riguarda il procedimento di cognizione e si riferisce all'imputato.
Codice di procedura penale
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la presentazione colposa del ricorso.
Corte Costituzionale
Citata per avvalorare l'esistenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso e giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il termine per proporre impugnazione contro un'ordinanza letta in udienza decorre dalla data di lettura e va rispettato rigidamente; la mancata tempestività determina inammissibilità del ricorso.
- L'elezione di domicilio presso il difensore non sospende né prolunga automaticamente i termini per impugnare: conta la decorrenza prevista dall'art. 585 c.p.p.
- Le questioni di diritto europeo (es. competenza a concedere misure alternative quando la pena è eseguita in altro Stato membro) possono essere rilevanti, ma non saranno esaminate se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni procedurali.
- Il comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p. si applica al procedimento di cognizione e all'imputato, e non è estendibile automaticamente a procedimento di sorveglianza o a soggetti non coperti dalla norma.
- La presentazione di ricorsi manifestamente intempestivi o colposi può comportare condanne alle spese e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
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