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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47644/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione del 09/01/2023, deducendo che la Corte avrebbe erroneamente valutato i motivi di ricorso: in particolare sarebbe stata trascurata l'eccezione relativa all'inutilizzabilità di un elaborato peritale formato in altro procedimento (per effetto, secondo la difesa, del divieto di cui all'art. 238 comma 2-bis cod. proc. pen.), nonché l'omesso esame dei motivi aggiunti e della memoria di replica ex art. 611 c.p.p.; il ricorrente sosteneva che, se i motivi aggiunti fossero stati considerati, la Corte avrebbe quantomeno rimesso la questione alle sezioni unite invece di dichiarare il ricorso manifestamente infondato

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non è utilizzabile per contestare interpretazioni di diritto o valutazioni giurisdizionali; ha ritenuto che l'asserito "omesso esame" non costituisce errore di fatto rilevante poiché la Corte aveva implicitamente esaminato il tema dell'utilizzabilità dell'elaborato peritale aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che ammette l'utilizzo di perizie formate in altro procedimento e perché, inoltre, una volta accertata l'inammissibilità del motivo principale non era più tenuta a motivare sui motivi aggiunti; a fronte dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto è limitato agli errori percettivi sugli atti interni al giudizio di legittimità e non può essere utilizzato per contestare interpretazioni di norme o valutazioni giurisdizionali

  • art. 238 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzabilità riguarda i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale; la Corte ha ritenuto che tale divieto non ricomprende gli elaborati peritali formati in altro procedimento, che possono essere utilizzati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile somma in favore della Cassa delle ammende, applicata nel caso in esame

  • art. 74 e art. 73 comma 6 d.p.r. n. 309/90

    Norme sostanziali del procedimento originario (reati connessi alla normativa sugli stupefacenti) indicate per contestare la responsabilità penale dell'imputato; citate nel contesto della sentenza impugnata ma non oggetto diretto del ricorso straordinario per errore di fatto

  • art. 610 primo comma cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla natura sintetica delle ordinanze pronunciate dalla sezione ai sensi del primo comma dell'art. 610, giustificando motivazioni brevi dell'ordinanza impugnata

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferito alla memoria di replica del difensore; la Corte ha osservato che, comunque, non poteva sanare il vizio di inammissibilità del motivo principale mediante motivi aggiunti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Evocato in relazione al principio che i motivi aggiunti non possono sostituire o sanare un'impugnazione originaria radicalmente viziata; l'omesso esame di un motivo vale come errore di fatto solo se decisivo e derivante da una percezione errata

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è limitato agli errori di percezione degli atti interni al giudizio di legittimità e non consente di rimettere in discussione interpretazioni di diritto o valutazioni di merito della Corte di Cassazione
  • L'omesso esame di un motivo è rilevante come errore di fatto solo se il motivo non è stato in alcun modo assorbito o implicitamente trattato e se la sua considerazione avrebbe determinato necessariamente una decisione diversa; il ricorrente ha l'onere di dimostrarne la decisività e che l'omissione derivi da un errore percettivo
  • I motivi aggiunti non possono sanare la inammissibilità del ricorso principale: se il motivo principale è radicalmente inammissibile, i motivi aggiunti vengono travolti e la Corte non è tenuta a motivare su di essi
  • Gli elaborati peritali formati in altro procedimento non sono automaticamente esclusi dal dibattimento per effetto dell'art. 238 comma 2-bis c.p.p.; la loro utilizzabilità dipende dalla natura del mezzo di prova e dall'orientamento giurisprudenziale applicabile
  • Per contestare questioni di diritto o ottenere l'intervento delle sezioni unite è necessario utilizzare gli strumenti ordinari di impugnazione (es.: ricorso per cassazione) e non il rimedio straordinario per errore di fatto
  • Chi intenda qualificare come "omesso esame" una parte della decisione della Corte di Cassazione deve provare che l'omissione è dovuta esclusivamente a un errore di percezione e che l'atto omesso sarebbe stato decisivo per l'esito del provvedimento

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