Sentenza n. 657/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1423/2024 emessa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e disponeva il rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano n. 1423/2024, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, nonché il rimborso delle spese legali. Ha quindi chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano e che tale pronuncia era passata in giudicato. Ha inoltre verificato la notificazione della sentenza al Ministero in data 20 marzo 2025 e ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché, considerata la modesta entità della somma, una eventuale condanna avrebbe avuto soltanto valore simbolico e sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti insieme alla notificazione della sentenza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato quale ulteriore disposizione applicabile ai presupposti dell’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione; il TAR ne ha ritenuto soddisfatte le condizioni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; nella fattispecie la domanda è stata respinta perché, in rapporto alla modesta entità della somma, la penalità avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe risultata iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, previamente notificata, che impone specifici obblighi di pagamento o di attribuzione di un beneficio.
- In presenza di un inadempimento non contestato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività rientrino nei compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata quando, in ragione della modesta entità dell’obbligazione, assumerebbe una funzione esclusivamente simbolica e determinerebbe un esito iniquo.
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