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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 1399 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di successione e donazione - Conferimento di beni in un trust - Donazione indiretta - Segregazione beni - Arricchimento di persone - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale del conferimento di beni e diritti in un trust, anche non autodichiarato, e in particolare se la segregazione patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione realizzi già il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni o delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il contribuente ha sostenuto che il conferimento non comporta un trasferimento definitivo ai beneficiari né un loro immediato arricchimento, configurandosi al più come donazione indiretta.

La decisione

La segregazione dei beni nel trust non costituisce, di per sé, un trasferimento patrimoniale imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, poiché manca l'arricchimento attuale dei beneficiari. L'imposta proporzionale sarà eventualmente dovuta quando i beni saranno effettivamente devoluti ai beneficiari finali. Nel caso di trust autodichiarato, il conferimento può scontare l'imposta di registro in misura fissa; anche le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa e non proporzionale. Lo stesso principio vale per il trust non autodichiarato, poiché il trasferimento rilevante si realizza con la devoluzione finale dei beni.

Norme richiamate

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone che l'imposizione sulle successioni e donazioni sia collegata a un effettivo arricchimento patrimoniale, non alla mera costituzione di un vincolo di destinazione.

  • Imposta sulle successioni e donazioni e vincoli di destinazione

    L'estensione dell'imposta ai vincoli di destinazione non ha modificato il presupposto sostanziale dell'imposizione, che resta l'effettivo arricchimento gratuito del beneficiario.

  • Cassazione n. 21614/2016

    La segregazione dei beni in trust non determina un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta proporzionale, mentre l'imposizione proporzionale può sorgere al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari.

Massime di principio

  • La mera istituzione di un trust e la segregazione dei beni non comportano automaticamente il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.
  • Per applicare l'imposta proporzionale occorre un trasferimento effettivo e un arricchimento attuale del beneficiario; la semplice destinazione dei beni a uno scopo non è sufficiente.
  • Nel trust, il momento fiscalmente rilevante è normalmente la devoluzione finale dei beni dal fondo ai beneficiari, non il conferimento iniziale.
  • In assenza di trasferimento definitivo, gli atti relativi al conferimento possono essere soggetti alle imposte d'atto, come registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa.
  • Il principio si applica sia al trust autodichiarato sia a quello non autodichiarato, purché il conferimento iniziale non produca un immediato arricchimento dei beneficiari.

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