Cassazione Penale, Sentenza n. 19896/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva articolato otto motivi di cassazione, tra cui: omissione della traduzione in lingua spagnola della sentenza di appello (prima censura); richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per divergenze nelle dichiarazioni delle persone offese; contestazioni sull'apprezzamento dell'attendibilita' delle vittime; vizi di motivazione e travisamento della prova relativamente all'elemento soggettivo della rapina; deduzioni in tema di riconoscimento di circostanze attenuanti e del relativo giudizio di equivalenza/prevalenza; doglianze sull'aumento di pena per continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto centrale il primo motivo, ossia l'omessa traduzione della sentenza di appello per un'imputata che non conosce l'italiano, ritenendolo vizio rilevante ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il primo motivo ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per nullita' generale a regime intermedio determinata dalla mancata traduzione della sentenza di appello in lingua spagnola. Ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano nella fase successiva alla deliberazione affinche' la sentenza-documento sia tradotta; dalla comunicazione dell'avvenuta traduzione decorreranno nuovamente i termini per eventuali impugnazioni. Per effetto della decisione la Corte non ha esaminato nel merito gli altri motivi perche' precluso dall'accoglimento della nullita'.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La mancata traduzione della sentenza per un imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullita' generale a regime intermedio; se eccepita nei termini comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti per la traduzione
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato come termine entro cui possono essere fatte rilevazioni; la giurisprudenza considera rilevante l'eccezione della nullita' a regime intermedio se sollevata con l'impugnazione o nei termini di legge
art. 143 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in relazione all'obbligo di informare l'imputato; la Corte ha collegato la tutela linguistica all'obbligo di traduzione delle decisioni
Direttiva 2010/64/UE
Principio europeo che estende il diritto all'interpretazione e alla traduzione dal momento in cui la persona e' messa a conoscenza di essere indagata/imputata fino all'esaurimento delle procedure d'impugnazione; la Corte l'ha richiamata per affermare l'obbligo di traduzione anche delle sentenze d'appello
art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Norma relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, evocata dal ricorrente come giustificazione per la riassunzione di prove in presenza di dichiarazioni divergenti delle persone offese; non esaminata nel merito perche' la sentenza e' stata annullata per nullita' procedurale
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione dell'attendibilita' delle prove testimoniali, richiamata in relazione a presunta omessa motivazione circa l'attendibilita' delle persone offese; non approfondita in Cassazione a causa dell'accoglimento del primo motivo
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di rapina; invocata dal ricorrente per contestare la ricostruzione dell'elemento soggettivo e il travisamento della prova
art. 62, n. 4) cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti specifiche, richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione del diniego di attenuanti per fatti collegati alla restituzione di alcuni beni
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche; censurata la valutazione in termini di equivalenza sulle aggravanti senza indicare perche' non si fosse giunti a un giudizio di prevalenza
art. 133 cod. pen. e art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione all'aumento di pena per continuazione e al criterio di determinazione della pena; la doglianza non e' stata esaminata perche' il provvedimento e' stato annullato per nullita' di traduzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
Citata in relazione alla invocata circostanza attenuante di carattere formale; il ricorrente lamentava mancanza di motivazione sull'applicazione di detta attenuante
Massime di principio
- Se l'imputato non comprende la lingua del processo, la mancata traduzione della sentenza di primo o secondo grado costituisce nullita' generale a regime intermedio e determina l'annullamento della sentenza-documento se la nullita' e' tempestivamente eccepita
- L'obbligo di traduzione si estende fino all'esaurimento delle procedure d'impugnazione; la sanzione non richiede la prova di un pregiudizio concreto al diritto di difesa quando ricorrono i presupposti della nullita' a regime intermedio
- L'accoglimento di una nullita' procedurale rilevante preclude l'esame nel merito degli ulteriori motivi di impugnazione, che dovranno essere eventualmente valutati dopo la regolarizzazione procedurale (traduzione) e le successive impugnazioni
- Dopo la traduzione della sentenza-documento la comunicazione alle parti determina il decorso di nuovi termini per le impugnazioni, per cui la parte interessata deve agire nei termini che decorreranno dalla notifica dell'avvenuta traduzione
- La conformita' alla Direttiva 2010/64/UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia rafforza l'obbligo dei giudici nazionali di garantire interpretazione e traduzione durante l'intero procedimento penale, incluse le decisioni impugnate
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