Cassazione Penale, Ordinanza n. 02458/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. In particolare ha dedotto, con due motivi, la mancanza di motivazione e l'inosservanza/erronea applicazione di legge per non essere stata dichiarata la mancanza di una valida querela: secondo la difesa, la querela sarebbe stata presentata da un soggetto non legittimato, in quanto mero incaricato del controllo tecnico del distributore automatico oggetto di sottrazione, e non da persona qualificata a proporre la condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione del primo giudice, implicitamente confermata in appello, secondo cui la querela era stata validamente sporta dal dipendente per conto e nell'interesse della società proprietaria del distributore automatico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
indica il reato base di furto oggetto di contestazione e di conferma della condanna
art. 625 n. 2 c.p.
indica l'aggravante contestata in relazione al furto
artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
fondano la responsabilità per furto aggravato oggetto della sentenza di merito
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente nel riferimento alla non deducibilità in cassazione di censure che non si confrontano con la motivazione di merito
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in censure meramente assertive o non autosufficienti.
- La questione sulla validità della querela richiede di verificare se la denuncia-provocazione provenga da un soggetto legittimato ad agire per conto e nell'interesse del titolare del bene leso; se il giudice di merito ha già accertato tale legittimazione, la censura deve misurarsi specificamente con quel passaggio motivazionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →