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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARZACHENA. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO EX ART. 2 DELLA L. 241 DEL 1990. NON ACCOGLIMENTO ISTANZE DI PROROGA FORMULATE AI SENSI DELLA L. 145 DEL 2018. ESTENSIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI AL 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 52 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego in data 8 gennaio 2021.

Giustizia amministrativa202100211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che ha respinto le istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime e ne ha limitato la validità al 31 dicembre 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Arzachena ha respinto le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime formulate ai sensi della legge n. 145 del 2018, preannunciando il successivo svolgimento di procedure concorsuali e fissando al 31 dicembre 2021 il termine di validità dei titoli. Il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi di censura. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto la sopravvenuta modifica della competenza amministrativa, introdotta dalla legge regionale n. 7 del 2021, che ha trasferito alla Regione la competenza al rilascio di determinate concessioni sui beni del demanio marittimo. Il difensore della ricorrente, interpellato all'udienza del 22 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere ricevuto dalla società indicazioni sulla persistenza dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure. Il Collegio ha ritenuto che, a seguito della modifica legislativa regionale della competenza a decidere sulle richieste di proroga, non sussistesse più un interesse attuale e concreto alla decisione sull'impugnazione dell'atto comunale. La ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, lettere a) e b), l.r. Sardegna 22 aprile 2021, n. 7

    ...di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato; ...concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale

    La disposizione è richiamata quale fonte del trasferimento alla Regione della competenza al rilascio di determinate concessioni demaniali, circostanza posta a fondamento della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato nell'oggetto della determinazione impugnata in relazione alla conclusione del procedimento, ma il giudice non ne svolge una specifica interpretazione.

  • l. 145/2018

    È richiamata quale base normativa delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime, senza una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria, senza incidere sulla ratio decisoria esposta.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di una modifica normativa delle competenze amministrative, non sussiste più un interesse attuale e concreto alla decisione sull'atto impugnato.
  • La parte ricorrente deve allegare elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'interesse alla decisione; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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