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Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione - del verbale del 27 maggio 2025 redatto dalla XVII sottocommissione per gli esami per l'abilitazione alla professione forense presso la Corte d'Appello di Milano, in occasione della prova orale sostenuta da parte ricorrente e della relativa griglia di valutazione, da cui scaturisce la non abilitazione alla professione forense; - del mancato riscontro all'istanza in via di autotutela inoltrata dalla candidata alla Commissione di esame al fine della ripetizione della prova orale, con missiva del 3 giugno 2025; - di ogni atto prodromico e/o conseguenziale a quelli impugnati, anche non conosciuto, che ha determinato il non superamento della prova orale per l'abilitazione alla professione forense della ricorrente e ne ha leso i relativi diritti ed interessi legittimi;

Giustizia amministrativa202502526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della sottocommissione d'esame e relativa griglia di valutazione, dai quali derivava il mancato superamento della prova orale, nonché il mancato riscontro all'istanza di autotutela per la ripetizione della prova

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La candidata ha impugnato il verbale del 27 maggio 2025 e la relativa griglia di valutazione della prova orale dell'esame per l'abilitazione alla professione forense, deducendo l'illegittimità del giudizio di non abilitazione, oltre al mancato riscontro dell'amministrazione sull'istanza di autotutela del 3 giugno 2025 volta alla ripetizione della prova. In sede cautelare il TAR aveva disposto la ripetizione della prova orale. La candidata ha quindi sostenuto nuovamente la prova il 20 novembre 2025, superandola, ed è stata iscritta all'albo degli avvocati di Milano.

La decisione

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La ripetizione della prova era stata disposta in sede cautelare e la candidata aveva successivamente superato la prova orale, conseguendo l'abilitazione e l'iscrizione all'albo. Il giudice ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale, applicando l'art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, secondo cui il candidato che superi le prove previste dal bando consegue il titolo anche quando l'ammissione o la ripetizione della valutazione sia avvenuta in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. La disposizione recepisce il principio dell'assorbimento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate ed è decorso il termine previsto.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168

    conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela

    Il superamento delle prove previste dal bando determina il conseguimento stabile del titolo anche quando l’ammissione o la ripetizione della valutazione sia avvenuta in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un provvedimento cautelare o di autotutela, un candidato ripete una prova d’esame e supera tutte le prove previste dal bando, consegue stabilmente il titolo o l’abilitazione professionale, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione era stata disposta in via provvisoria o per effetto di un provvedimento giurisdizionale.
  • Il superamento della prova ripetuta, con conseguimento del titolo e dell’eventuale iscrizione nel relativo albo, soddisfa integralmente la pretesa del candidato e comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio originariamente diretto contro il precedente giudizio negativo.
  • Il principio dell’assorbimento opera anche per l’abilitazione professionale: il risultato favorevole conseguito attraverso la ripetizione della prova rende stabile la posizione del candidato e non lascia residuare una controversia attuale sull’originario esito negativo.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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