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direttiva

Direttiva 2001/1

Direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

Normativa europea32001L0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/1/CE modifica la direttiva 70/220/CEE per aggiornare le prescrizioni sui sistemi diagnostici di bordo (OBD) destinati al controllo delle emissioni dei veicoli a motore. La modifica introduce scadenze differenziate per categorie di veicoli, massa massima e tipo di alimentazione, con particolare attenzione ai veicoli alimentati a benzina, GPL e gas naturale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 6 febbraio 2002.

Modifica della direttiva 70/220/CEE per aggiornare e anticipare l’introduzione dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni dei veicoli a motore.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai veicoli a motore rientranti nel campo della direttiva 70/220/CEE, in particolare alle categorie M1 e N1, distinte per massa massima e classe (N1 classi I, II e III), nonché ai veicoli alimentati a benzina, GPL e gas naturale. Incide sull’omologazione e sulle specifiche tecniche relative al controllo delle emissioni dei veicoli nuovi e di tutti i tipi, secondo le date di applicazione indicate nell’allegato I modificato. Non disciplina esclusioni ulteriori oltre a quelle implicitamente desumibili dalla diversa decorrenza per tipologia di veicolo e carburante.

Direttiva 2001/1/CE: modifica della disciplina OBD per le emissioni dei veicoli a motore

La direttiva interviene sulla direttiva 70/220/CEE, che costituisce una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE dei veicoli, per adeguare le prescrizioni tecniche relative ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) destinati al controllo delle emissioni. Il legislatore europeo evidenzia, nei considerando, che l’evoluzione delle conoscenze e dell’esperienza pratica in materia di OBD rende necessario aggiornare le specifiche; segnala inoltre che per i veicoli a benzina non emergono le medesime criticità tecniche dei veicoli alimentati a GPL o gas naturale, per i quali l’obbligo OBD è rinviato al 2003.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 70/220/CEE, relativa alle misure contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, collegata alla procedura di omologazione CE della direttiva 70/156/CEE. L’obiettivo è aggiornare le scadenze e le condizioni tecniche di applicazione del sistema OBD, in modo coerente con l’evoluzione tecnologica e con la diversa maturità dei sistemi sui veicoli alimentati con carburanti alternativi.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda i veicoli inclusi nel campo di applicazione della direttiva 70/220/CEE, con particolare riferimento ai veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M1 e N1. Le regole sono articolate in funzione di:

  • categoria del veicolo (M1, N1);
  • massa massima, con soglia di 2500 kg per le M1;
  • classe dei veicoli N1 (classe I, classi II e III);
  • tipo di alimentazione, distinguendo tra benzina e alimentazione permanente o parziale a GPL/gas naturale.

Obblighi tecnici introdotti

L’articolo 1 sostituisce il punto 8.1 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE e stabilisce l’obbligo di dotazione del sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all’allegato XI della stessa direttiva. Le scadenze sono differenziate:

  • per i veicoli a benzina M1 fino a 2500 kg e N1 classe I: dal 1o gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2001 per tutti i tipi;
  • per i veicoli a benzina N1 classi II e III e M1 oltre 2500 kg: dal 1o gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2002 per tutti i tipi;
  • per i veicoli a GPL o gas naturale M1 fino a 2500 kg e N1 classe I: dal 1o gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2004 per tutti i tipi;
  • per i veicoli a GPL o gas naturale N1 classi II e III e M1 oltre 2500 kg: dal 1o gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2007 per tutti i tipi.

Recepimento negli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri l’obbligo di recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2002 mediante misure legislative, regolamentari e amministrative. È previsto un obbligo formale di collegamento tra norme nazionali e direttiva, mediante riferimento espresso nella disciplina nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale; la tecnica del rinvio è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore interessato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta a tutti gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nei limiti del risultato imposto dal diritto dell’Unione.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore automotive e per i professionisti che assistono imprese e costruttori, la direttiva rileva perché consolida un quadro di conformità tecnica progressiva per l’omologazione e la commercializzazione dei veicoli. La disciplina incide sulla programmazione industriale, sulle verifiche di conformità e sull’allineamento delle procedure nazionali di omologazione alle scadenze europee previste per ciascuna categoria di veicolo e alimentazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE

L’articolo 1 sostituisce il punto 8.1 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, ridefinendo le prescrizioni sui sistemi OBD per i veicoli con motore ad accensione comandata. La modifica adegua le specifiche tecniche alla rapida evoluzione delle conoscenze in materia di diagnostica di bordo.

OBD per veicoli a benzina

Per i veicoli alimentati a benzina, i veicoli della categoria M1 con massa massima non superiore a 2500 kg e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all’allegato XI, a decorrere dal 1o gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2001 per tutti i tipi. Per i veicoli della categoria N1, classi II e III, e per i veicoli M1 con massa massima superiore a 2500 kg, l’obbligo decorre dal 1o gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2002 per tutti i tipi.

OBD per veicoli alimentati a GPL e gas naturale

Per i veicoli M1 con massa massima non superiore a 2500 kg e i veicoli N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con GPL o gas naturale, l’obbligo di dotazione OBD decorre dal 1o gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2004 per tutti i tipi. Per i veicoli N1, classi II e III, e per i veicoli M1 con massa massima superiore a 2500 kg alimentati permanentemente o per parte del tempo con GPL o gas naturale, l’obbligo decorre dal 1o gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2007 per tutti i tipi.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 6 febbraio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione dei veicoliemissioni inquinanti

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