Direttiva 2001/4
Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Vedasi rettifica GU L 26 del 27/01/2001, pag.40)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mantiene invariato, per un ulteriore periodo, il livello minimo del 15% per l’aliquota normale IVA negli Stati membri dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005. La misura si collega alla necessità di evitare divergenze eccessive tra aliquote nazionali che potrebbero generare squilibri e distorsioni concorrenziali, in attesa di una più ampia strategia di semplificazione e modernizzazione della normativa IVA. Viene inoltre previsto che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, fissi all’unanimità il livello dell’aliquota dopo il 31 dicembre 2005.
Proroga del livello minimo dell’aliquota normale IVA al 15% fino al 31 dicembre 2005, modificando la sesta direttiva IVA.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, limitatamente alla disciplina dell’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE. Incide sul regime IVA generale, nella parte relativa alla fissazione dell’aliquota normale applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, senza introdurre regole settoriali o esclusioni specifiche ulteriori rispetto a quelle già previste dalla sesta direttiva.
Proroga del minimo dell’aliquota normale IVA al 15%
La direttiva interviene sulla sesta direttiva IVA 77/388/CEE per prorogare la soglia minima dell’aliquota normale al 15% fino al 31 dicembre 2005. Il legislatore UE motiva la scelta con l’esigenza di evitare che divergenze crescenti tra le aliquote nazionali generino squilibri strutturali e distorsioni della concorrenza, nel periodo necessario all’attuazione di una strategia di semplificazione e modernizzazione della normativa IVA.
Contesto e finalità
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva IVA, il Consiglio è competente a fissare il livello dell’aliquota normale dopo il 31 dicembre 2000. La direttiva in esame conserva quindi, per un arco temporale definito, il regime minimo già in essere, evitando modifiche immediate della cornice armonizzata in attesa di ulteriori sviluppi della politica fiscale unionale.
Obbligo sostanziale per gli Stati membri
La modifica dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), impone che:
- l’aliquota normale sia fissata da ciascuno Stato membro;
- la percentuale sia identica per cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 essa non possa essere inferiore al 15%.
Si tratta di un vincolo di risultato: gli Stati conservano la competenza a determinare la propria aliquota normale, ma nel rispetto del limite minimo unionale. La direttiva non armonizza invece la misura concreta oltre tale soglia, lasciando quindi un margine di discrezionalità nazionale nella fissazione dell’aliquota applicabile.
Disciplina successiva al 31 dicembre 2005
La direttiva prevede espressamente che il livello dell’aliquota normale applicabile dopo il 31 dicembre 2005 sia fissato dal Consiglio all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. La disposizione rinvia quindi a un successivo atto del Consiglio per l’eventuale ridefinizione della soglia minima.
Recepimento, applicazione e obblighi formali
Gli Stati membri devono adottare entro il 1° gennaio 2001 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2001. Per i professionisti, ciò significa che il regime del 15% minimo deve essere considerato operativo sin dall’inizio del 2001, nonostante la formale entrata in vigore successiva alla pubblicazione.
Disposizioni principali
Mantenimento del minimo dell’aliquota normale IVA
Modifica l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva IVA stabilendo che l’aliquota normale dell’IVA, fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile identica per cessioni di beni e prestazioni di servizi, non può essere inferiore al 15% nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005.
Determinazione dell’aliquota dopo il 31 dicembre 2005
Prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, fissi all’unanimità il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005.
Termine di recepimento e obblighi di informazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 1° gennaio 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e applicazione
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
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