Direttiva 2000/84
Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa regole comuni, valide in tutti gli Stati membri, per l’inizio e la fine del periodo di ora legale a partire dal 2002. Mira a garantire certezza e stabilità per il mercato interno e per settori che necessitano di una programmazione a lungo termine, come trasporti e comunicazioni. Prevede inoltre una pubblicazione periodica del calendario quinquennale e una relazione della Commissione sull’incidenza delle disposizioni, con eventuali proposte di modifica.
Armonizzazione a livello UE delle date e degli orari di inizio e fine dell’ora legale negli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea per la disciplina uniforme del periodo di ora legale, con esclusione espressa dei territori d’oltremare degli Stati membri. La direttiva incide sulla determinazione comune della data e dell’ora di inizio e di fine del periodo di ora legale a decorrere dall’anno 2002, e richiede agli Stati membri l’adozione delle misure nazionali di recepimento entro il 31 dicembre 2001.
Direttiva 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all’ora legale
La direttiva coordina a livello dell’Unione le date di inizio e fine del periodo di ora legale, al fine di garantire uniformità normativa nel mercato interno e stabilità di programmazione per settori come trasporti, comunicazioni e altre attività industriali. Il legislatore unionale richiama espressamente l’esigenza di chiarezza, precisione dell’informazione e monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La disciplina nasce dalla necessità di evitare disallineamenti tra Stati membri quanto all’applicazione dell’ora legale, considerati pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno. I considerando sottolineano che il periodo ritenuto più opportuno è quello da fine marzo a fine ottobre e che la stabilità del quadro è importante per una programmazione a lungo termine.
Inoltre, la direttiva si fonda sull’idea che una completa armonizzazione del calendario dell’ora legale sia meglio realizzabile a livello comunitario che dai singoli Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà richiamato nel preambolo.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a ciascuno Stato membro per quanto riguarda la fissazione comune dell’inizio e della fine del periodo di ora legale a decorrere dal 2002.
Non si applica ai territori d’oltremare degli Stati membri, esclusi per motivi di ordine geografico.
Definizione normativa
L’articolo 1 definisce il "periodo dell’ora legale" come il periodo dell’anno in cui l’ora è anticipata di 60 minuti rispetto all’ora del resto dell’anno. Si tratta di una definizione funzionale, utile a delimitare con precisione l’ambito della disciplina comune.
Regole comuni su inizio e fine dell’ora legale
Dal 2002, in tutti gli Stati membri:
- il periodo di ora legale inizia alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell’ultima domenica di marzo;
- il periodo di ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell’ultima domenica di ottobre.
La direttiva non lascia margini di discrezionalità agli Stati membri su tali date e orari, che risultano uniformemente vincolanti.
Obblighi della Commissione
La Commissione è incaricata di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione con l’indicazione delle date iniziale e finale dell’ora legale per i cinque anni successivi:
- la prima pubblicazione avviene al momento della pubblicazione della direttiva;
- successivamente la pubblicazione è effettuata ogni cinque anni.
La Commissione deve inoltre presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale entro il 31 dicembre 2007 sull’incidenza delle disposizioni nei settori interessati. La relazione deve basarsi sulle informazioni trasmesse da ciascuno Stato membro entro il 30 aprile 2007. Se necessario, sulla base delle conclusioni della relazione, la Commissione formula le opportune proposte.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro e non oltre il 31 dicembre 2001, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Sono inoltre tenuti a informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per il professionista
Per avvocati e commercialisti, il contenuto della direttiva ha rilievo soprattutto sotto il profilo dell’allineamento temporale delle attività transfrontaliere, della pianificazione dei trasporti e delle comunicazioni, nonché della corretta considerazione delle date ufficiali dell’ora legale nei rapporti contrattuali, nelle scadenze operative e nell’organizzazione amministrativa. Il quadro è integralmente armonizzato sulle date indicate, con esclusione dei territori d’oltremare e con obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2001.
Disposizioni principali
Definizione di ora legale
L’articolo 1 definisce il "periodo dell’ora legale" come il periodo dell’anno durante il quale l’ora è anticipata di 60 minuti rispetto al resto dell’anno.
Data di inizio del periodo di ora legale
L’articolo 2 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2002, in ciascuno Stato membro il periodo di ora legale inizia alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell’ultima domenica di marzo.
Data di fine del periodo di ora legale
L’articolo 3 dispone che, a decorrere dall’anno 2002, in ciascuno Stato membro il periodo di ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell’ultima domenica di ottobre.
Pubblicazione del calendario quinquennale
L’articolo 4 impone alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per la prima volta al momento della pubblicazione della direttiva e successivamente ogni cinque anni, una comunicazione con le date iniziali e finali dell’ora legale per i cinque anni successivi.
Relazione della Commissione e possibili proposte
L’articolo 5 prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione entro il 31 dicembre 2007 sull’incidenza delle disposizioni nei settori interessati, sulla base delle informazioni comunicate da ciascuno Stato membro entro il 30 aprile 2007. Se necessario, la Commissione formula le opportune proposte.
Esclusione dei territori d’oltremare
L’articolo 6 esclude espressamente dall’applicazione della direttiva i territori d’oltremare degli Stati membri.
Recepimento nazionale
L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 8 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 9 indica come destinatari gli Stati membri.
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