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direttiva

Direttiva 2001/3

Direttiva 2001/3/CE della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in chiave tecnica il quadro UE sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, armonizzando la documentazione e chiarendo varie disposizioni procedurali e definitorie della direttiva 74/150/CEE. Contestualmente sostituisce l’allegato tecnico della direttiva 75/322/CEE relativo alla soppressione dei disturbi radioelettrici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2002 e applicare le nuove regole di documentazione e omologazione CE.

Adeguamento al progresso tecnico della disciplina UE sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e sulla soppressione dei disturbi radioelettrici da essi provocati.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote oggetto della direttiva 74/150/CEE, con effetti sulla procedura di omologazione CE dei tipi di trattore e sui modelli di scheda informativa, scheda di omologazione e certificato di conformità. Incide anche sulla direttiva 75/322/CEE, limitatamente all’allegato tecnico relativo alla compatibilità elettromagnetica/soppressione dei disturbi radioelettrici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche nell’ordinamento nazionale entro il termine fissato; la direttiva è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Adeguamento tecnico dell’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva 2001/3/CE della Commissione interviene come atto di adeguamento tecnico del sistema di omologazione CE dei trattori agricoli o forestali a ruote, incidendo principalmente sulla direttiva 74/150/CEE e, per un profilo specifico, sulla direttiva 75/322/CEE. L’obiettivo è chiarire e armonizzare la documentazione di omologazione con i modelli UE di riferimento, nonché aggiornare la disciplina relativa ai disturbi radioelettrici.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce dall’esigenza di:

  • chiarire alcuni articoli della direttiva 74/150/CEE;
  • adeguarne gli allegati per armonizzarli con quelli della direttiva 70/156/CEE e della direttiva 92/61/CEE;
  • aggiornare la scheda informativa della direttiva 75/322/CEE per tener conto della nuova numerazione introdotta.

La Commissione precisa che le misure adottate sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE.

Interventi sulla direttiva 74/150/CEE

L’articolo 1 modifica la direttiva quadro sull’omologazione dei trattori:

  • all’articolo 2, lettera b), la locuzione "direttive particolari" viene precisata come riferimento alle direttive particolari di cui all’allegato II;
  • all’articolo 3, la seconda frase viene sostituita per stabilire che la domanda di omologazione deve essere accompagnata da un elenco tassativo di informazioni o da una scheda informativa conformi ai modelli dell’allegato I, oltre ai documenti ivi citati;
  • all’articolo 4, paragrafo 1, viene riformulato l’obbligo degli Stati membri di omologare ogni tipo di trattore che soddisfi le condizioni previste;
  • gli allegati della direttiva 74/150/CEE sono sostituiti integralmente dal testo dell’allegato I della direttiva 2001/3/CE.

Aggiornamento della disciplina sulla compatibilità elettromagnetica

L’articolo 2 sostituisce l’allegato II.A, esclusi i relativi allegati/appendici, della direttiva 75/322/CEE con il testo dell’allegato II della direttiva. Il nuovo allegato disciplina la scheda informativa per l’omologazione CE dei trattori in relazione alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote.

Modelli documentali: scheda informativa, scheda di omologazione e certificato di conformità

L’allegato I è molto esteso e ridefinisce la documentazione tecnica richiesta nell’ambito dell’omologazione CE.

Modello A: scheda informativa completa

Il modello A si applica quando non è disponibile alcuna scheda di omologazione ai sensi di una direttiva particolare. Richiede un fascicolo completo, con informazioni dettagliate su:

  • dati generali del trattore e del costruttore;
  • caratteristiche costruttive generali;
  • masse e dimensioni;
  • motore, trasmissione, assi, sospensioni, sterzo e frenatura;
  • visibilità, vetratura, tergicristalli e retrovisori;
  • dispositivi di protezione contro il capovolgimento e contro le intemperie, sedili e piattaforma di carico;
  • illuminazione e segnalazione luminosa;
  • altre voci varie, inclusi i collegamenti meccanici con i veicoli rimorchiati e la soppressione dei disturbi radioelettrici.

La scheda richiede, ove applicabile, fotografie, disegni, dati numerici, schemi e riferimenti a norme tecniche, e contiene anche note operative su tolleranze, classificazioni e criteri di calcolo.

Modello B: scheda informativa semplificata

Il modello B si utilizza quando esistono una o più schede di omologazione rilasciate ai sensi delle direttive particolari. In tale ipotesi:

  • i numeri delle schede di omologazione corrispondenti devono essere indicati nella tabella della parte III;
  • per ciascun capitolo da 1 a 12 devono comunque essere forniti gli elementi previsti dall’allegato III, ossia dal certificato di conformità;
  • se per una voce non esiste una scheda di omologazione rilasciata ai sensi di una direttiva particolare, il capitolo corrispondente deve essere completato con gli elementi del modello A.

La parte II del modello B contiene una tabella per le combinazioni consentite nelle diverse versioni di uno stesso tipo di trattore. La parte III richiede l’indicazione dei numeri di omologazione attribuiti dalle direttive particolari.

Scheda di omologazione CE

Il capitolo C dell’allegato II contiene il modello della scheda di omologazione di un tipo di trattore. La scheda:

  • indica se si tratta di omologazione, estensione, rifiuto o revoca;
  • riporta il numero di omologazione;
  • contiene una dichiarazione dell’autorità competente sull’esattezza della descrizione del costruttore e sulla conformità del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche pertinenti;
  • richiama gli allegati da allegare, compresi il fascicolo di omologazione, i risultati delle prove e i dati dei firmatari autorizzati.

Certificato di conformità CE

L’allegato III disciplina il certificato di conformità CE da rilasciare per il trattore. Il certificato attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato e consente, se del caso, l’immatricolazione definitiva senza ulteriori omologazioni per la circolazione a destra o a sinistra.

Categorie e tipi di trattori

L’allegato II, capitolo A, definisce le categorie di trattori:

  • T1: trattori a ruote con velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima di almeno uno degli assi pari o superiore a 1150 mm, massa in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1000 mm;
  • T2: trattori a ruote con velocità massima non superiore a 40 km/h, carreggiata minima inferiore a 1150 mm, massa in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; se il rapporto tra l’altezza del baricentro e la media delle carreggiate minime supera 0,90, la velocità massima è limitata a 30 km/h;
  • T3: trattori a ruote con velocità massima non superiore a 40 km/h e massa in ordine di marcia non superiore a 600 kg;
  • T4: altri trattori a ruote con velocità massima non superiore a 40 km/h, definiti più in dettaglio nell’appendice 1.

Il concetto di tipo è definito in base a costruttore, designazione del tipo, caratteristiche costruttive essenziali, tipo di telaio, tipo di motore e numero di assi. La nozione di variante tiene conto, tra l’altro, di differenze nel principio di funzionamento del motore, numero e disposizione dei cilindri, potenza, cilindrata, assi motore e sterzanti, massa massima a pieno carico, trasmissione, protezione contro il capovolgimento e assi frenati. La versione è la combinazione di elementi risultante dal fascicolo di omologazione.

Categoria T4 e condizioni di applicazione

L’appendice 1 del capitolo A distingue, all’interno della categoria T4:

  • T4.1 trattori a trampolo, destinati alla coltivazione in filari di piante di grandi dimensioni, con telaio sopraelevato o parte di telaio sopraelevata; in fase di lavoro l’altezza libera dal suolo rispetto ai filari deve essere superiore a 1000 mm;
  • T4.2 trattori di grande larghezza, caratterizzati da notevoli dimensioni e destinati a grandi superfici agricole.

Per i T4.1 è previsto che, se il rapporto tra l’altezza del baricentro e la media delle carreggiate minime dell’insieme degli assi supera 0,90, la velocità massima per costruzione non possa superare 30 km/h.

Procedure di omologazione CE

L’appendice 2 stabilisce le procedure che l’autorità competente deve seguire:

  • per le domande con modello B, deve verificare la pertinenza delle omologazioni rilasciate ai sensi delle direttive particolari, eseguire le prove mancanti e controllare che i dati documentali coincidano con il fascicolo; deve inoltre effettuare controlli su un campione di trattori per verificare la costruzione conforme al fascicolo autenticato e, se necessario, i controlli di installazione delle entità tecniche;
  • per le domande con modello A, deve disporre le prove e i controlli richiesti dalle direttive particolari pertinenti, verificare la conformità alla documentazione informativa e accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche, nonché i controlli di installazione necessari.

Il numero di trattori da controllare deve essere sufficiente a garantire un controllo efficace delle combinazioni di motore, cambio, assi motore, assi sterzanti, assi frenati e dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

Numerazione delle omologazioni CE

L’appendice 1 del capitolo C definisce il formato del numero di omologazione CE:

  • una lettera "e" minuscola seguita dal codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione;
  • il numero della direttiva di base;
  • il numero dell’ultima direttiva modificativa applicabile;
  • un numero progressivo di quattro cifre;
  • un numero progressivo di due cifre per le estensioni.

Per i trattori, la sezione relativa alla direttiva di base è omessa; la quinta sezione è omessa solo sulla targhetta o sulle targhette regolamentari.

Termini di recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 30 giugno 2002 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 4 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Portata pratica per gli operatori

Per costruttori, omologatori e consulenti, la direttiva comporta soprattutto:

  • aggiornamento dei fascicoli tecnici e dei modelli di scheda informativa;
  • necessità di usare i nuovi schemi di omologazione CE e di certificato di conformità;
  • verifica della corretta classificazione del trattore nelle categorie T1-T4;
  • attenzione alle combinazioni di variante/versione e alla corrispondenza con le omologazioni delle direttive particolari;
  • coordinamento tra requisiti tecnici, documentazione e numerazione delle omologazioni.

La disciplina non introduce un regime autonomo sostanzialmente nuovo, ma rende operativi e più coerenti gli strumenti documentali e procedurali dell’omologazione UE dei trattori.

Disposizioni principali

Modifiche alla direttiva 74/150/CEE

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, lettera b), chiarisce l’articolo 3 imponendo che la domanda sia accompagnata da un elenco tassativo di informazioni o da una scheda informativa secondo i modelli dell’allegato I, e riformula l’articolo 4, paragrafo 1, precisando che ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di trattore che soddisfi le condizioni previste. Inoltre gli allegati della direttiva 74/150/CEE sono sostituiti dal testo dell’allegato I della direttiva 2001/3/CE.

Aggiornamento della direttiva 75/322/CEE

L’articolo 2 sostituisce l’allegato II.A, escluse le appendici, della direttiva 75/322/CEE con il testo dell’allegato II della direttiva, rinnovando la scheda informativa per la compatibilità elettromagnetica e la soppressione dei disturbi radioelettrici.

Termine di recepimento

L’articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 giugno 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Nuovi modelli documentali di omologazione

L’allegato I sostituisce integralmente gli allegati della direttiva 74/150/CEE e introduce modelli aggiornati di scheda informativa e di scheda di omologazione CE, distinguendo tra modello A (fascicolo completo) e modello B (scheda semplificata quando esistono omologazioni rilasciate ai sensi delle direttive particolari). Vengono disciplinati anche i contenuti del certificato di conformità CE.

Definizioni di categorie e tipi di trattori

L’allegato II definisce le categorie T1, T2, T3 e T4 sulla base di velocità massima per costruzione, carreggiata, massa in ordine di marcia e altezza libera da terra; definisce inoltre il concetto di tipo, variante e versione del trattore e disciplina in appendice 1 la categoria T4.1 e T4.2.

Procedure di omologazione CE

L’appendice 2 dell’allegato II descrive le verifiche che le autorità competenti devono svolgere per le domande presentate con modello B o modello A, includendo controlli documentali, prove su campione e controlli di installazione sulle entità tecniche. È richiesto un controllo sufficiente delle combinazioni di motore, cambio, assi motore, assi sterzanti, assi frenati e dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

Sistema di numerazione delle omologazioni

L’appendice 1 del capitolo C dell’allegato II disciplina la struttura del numero di omologazione CE, composto da sezioni che identificano lo Stato membro, la direttiva base, l’ultima direttiva modificativa applicabile, il numero progressivo dell’omologazione e, per le estensioni, il numero progressivo dell’estensione. Per i trattori la sezione 2 è omessa; sulla targhetta regolamentare la sezione 5 è omessa.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolitrattori agricoli e forestalicompatibilità elettromagneticasicurezza tecnicarecepimento direttive ue

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