Cassazione Civile, Ordinanza n. 15542/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (mandataria)
La controversia
La controversia nasce da un viaggio aereo internazionale Phuket-Bologna con scalo a Mosca: per il ritardo della prima tratta, la passeggera perdeva la coincidenza ed arrivava a destinazione con un giorno di ritardo. Una società si costituiva e agiva in primo grado dichiarandosi mandataria della passeggera, ottenendo dal Giudice di Pace la condanna del vettore al pagamento della compensazione pecuniaria di euro 600 prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004. In appello il vettore eccepiva che la rappresentanza conferita alla società fosse limitata al giudizio dinanzi al Giudice di Pace e non valesse per il grado di appello, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'appellata; il Tribunale accoglieva tale eccezione e dichiarava inammissibile l'appello. Il vettore proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 323 c.p.c., sostenendo che la legittimazione a resistere in appello spetta a chi ha partecipato al giudizio di merito, a prescindere dalla titolarità sostanziale; 2) nullità della sentenza per violazione dei principi in materia di impugnazioni e dell'art. 323 c.p.c., per avere escluso la legittimazione del soggetto presente in primo grado; 3) violazione degli artt. 132, 77 e 83 c.p.c., per motivazione apparente e per avere confuso la carenza di potere rappresentativo sostanziale con la rappresentanza processuale conferita al difensore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha richiamato il principio per cui, nel giudizio davanti al Giudice di pace, l'art. 317 c.p.c. consente la rappresentanza tramite mandatario anche privo di potere sostanziale, ma tale disciplina eccezionale non si estende ai successivi gradi di giudizio; fuori da quel procedimento, la parte sostanziale resta legittimata ad impugnare o a essere chiamata in causa, mentre il soggetto processualmente rappresentante nel primo grado non acquista per ciò solo autonoma legittimazione in appello o in cassazione se non è parte sostanziale del rapporto. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa della resistente, e l'obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso e li ha respinti perché infondati. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva applicato il principio secondo cui la facoltà di stare in giudizio tramite mandatario con rappresentanza, prevista dall'art. 317 c.p.c. per il procedimento davanti al Giudice di pace, ha natura eccezionale e non è estensibile al giudizio di legittimità né ai gradi successivi. Pertanto, se in primo grado una parte è stata rappresentata da un mandatario privo di poteri sostanziali, tale rappresentanza non basta a fondare la legittimazione del medesimo soggetto nel grado di appello o di cassazione, che resta invece in capo alla parte sostanziale del rapporto. La Corte ha inoltre escluso la denunciata nullità per motivazione apparente, ritenendo che il Tribunale avesse deciso su un presupposto processuale rilevante e non su un tema inconferente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla legittimazione processuale e ai limiti dell'art. 323 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 323 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la legittimazione ad impugnare o resistere spetta alle parti del giudizio di merito; la Corte distingue però il caso della rappresentanza speciale davanti al Giudice di pace
art. 317 c.p.c.
consente nel giudizio dinanzi al Giudice di pace di farsi rappresentare da mandatario con mandato scritto anche privo di potere rappresentativo sostanziale; disciplina eccezionale non estensibile oltre i casi espressamente previsti
art. 77 c.p.c.
richiamato dal Tribunale per affermare che nel grado di appello occorrono poteri rappresentativi anche di natura sostanziale
art. 83 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza processuale conferita al difensore
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; la Corte esclude il vizio
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato dalla Corte per affermare che le norme eccezionali non possono essere applicate oltre i casi espressamente considerati
art. 344 c.p.c.
indicata dalla Corte come rimedio per il terzo estraneo che voglia intervenire in appello
art. 404 c.p.c.
indicata dalla Corte come rimedio dell'opposizione di terzo per chi sia rimasto estraneo al giudizio
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La facoltà di farsi rappresentare da un mandatario privo di poteri sostanziali nel giudizio davanti al Giudice di pace deriva da una norma speciale di carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ai gradi successivi del processo.
- Nel sistema delle impugnazioni, la legittimazione ad impugnare o a resistere spetta, fuori dalle ipotesi speciali, alla parte sostanziale del rapporto controverso; la sola partecipazione al giudizio di primo grado tramite rappresentanza speciale non basta a trasferire automaticamente tale legittimazione al rappresentante.
- La censura di nullità per motivazione apparente non è fondata quando il giudice di merito decide su una questione processuale rilevante e sviluppa una ratio decidendi coerente con il dato processuale, anche se la parte ritiene che sia stata valorizzata una diversa lettura della rappresentanza.
- Le norme processuali eccezionali vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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