Cassazione Penale, Sentenza n. 8115/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 25/05/2022 (irrevocabile il 17/04/2023) per il delitto dell'art. 648 c.p. Il difensore ha sostenuto che il termine di 30 giorni per proporre la rescissione (art. 629bis c.p.p.) doveva decorrere dalla notifica del provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.), avanzata tempestivamente davanti al giudice dell'esecuzione, e non dalla notifica del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti del 07/11/2023; quindi la rescissione sarebbe stata tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato tardiva la richiesta di rescissione proposta il 19/02/2024, individuando invece come momento di conoscenza del procedimento la notifica del provvedimento di esecuzione del 07/11/2023, da cui decorrono i 30 giorni ex art. 629bis c.p.p. Ha escluso che l'istanza di restituzione nel termine sia idonea a far decorrere retroattivamente il termine per la rescissione o che i due rimedi possano essere convertiti l'uno nell'altro ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 629bis c.p.p.
Il termine di 30 giorni per proporre la domanda di rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento; tale termine non può essere retrocesso al momento della presentazione di una istanza diversa (restituzione nel termine).
art. 175 c.p.p.
La richiesta di restituzione nel termine è un rimedio autonomo e distinto rispetto alla rescissione del giudicato; il rigetto dell'istanza di restituzione non produce effetti sul decorso del termine per la rescissione.
art. 568 c.p.p.
Non è possibile la conversione tra la richiesta di restituzione nel termine e la domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5; i provvedimenti che definiscono tali istanze sono autonomamente impugnabili.
art. 648 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato (menzionata nella motivazione come titolo della sentenza impugnata).
Massime di principio
- Il termine per proporre la rescissione del giudicato (art. 629bis c.p.p.) decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento e non dalla successiva decisione su una distinta istanza di restituzione nel termine.
- La richiesta di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) e la domanda di rescissione del giudicato sono rimedi eterogenei: il loro rigetto o accoglimento hanno autonomie e vanno impugnati separatamente.
- Non è possibile convertire automaticamente una istanza in un'altra (art. 568, comma 5 c.p.p. non applicabile per trasformare la restituzione in rescissione); per conservare i diritti processuali è opportuno proporre i rimedi specifici entro i rispettivi termini.
- In situazioni simili, il soggetto deve verificare e documentare con attenzione la data di "conoscenza" del provvedimento (es. notifica dell'atto esecutivo) poiché da essa decorrono termini per impugnazioni straordinarie.
- Se si propone una istanza di restituzione nel termine è consigliabile, ove possibile, valutare e proporre tempestivamente anche la domanda di rescissione del giudicato (se prevista) o impugnazioni autonome, per evitare il rischio di decadenza per decorso dei termini.
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