Sentenza del 16/07/2015 n. 3365 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
I - ACCERTAMENTO - Notifica diretta a mezzo del servizio postale - Assenza ufficiale giudiziario o messo comunale - Legittima. II - Emissione avviso di accertamento - Assenza di accessi, ispezioni, verifiche - Mancato rispetto termine 60 giorni da rilascio PVC - Legittimo. III - Accertamento sintetico - Presunzioni semplici - Onere della prova a carico dell'ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato: 1) la validità della notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, in assenza di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale e senza una relata dettagliata; 2) la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000, ritenendo che l’avviso fosse stato emesso prima del decorso di tale termine; 3) l’illegittimità dell’accertamento sintetico, fondato su presunzioni e su coefficienti relativi principalmente all’abitazione principale e all’autovettura, senza adeguata prova documentale del tenore di vita e della capacità contributiva.
La decisione
La notifica è stata ritenuta valida: nella notificazione diretta a mezzo posta con avviso di ricevimento non è necessaria una relata di notifica separata né un’annotazione specifica sulla persona che ha ricevuto il plico; l’atto recapitato all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest’ultimo. È stata inoltre ritenuta legittima l’emissione dell’avviso senza attendere 60 giorni, poiché il termine previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 opera soltanto in presenza di accessi, ispezioni o verifiche fiscali eseguiti presso i locali dell’attività del contribuente. Tuttavia, l’accertamento sintetico è stato considerato illegittimo se basato soltanto su presunzioni semplici e su coefficienti riferiti a beni primari, senza ulteriori elementi documentali idonei a dimostrare il reale tenore di vita del contribuente. Ne consegue l’accoglimento della contestazione relativa al merito dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 1335 del codice civile
L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest’ultimo, salvo prova contraria.
Per le notificazioni a mezzo posta, la ricezione dell’atto all’indirizzo del destinatario è sufficiente a far operare la presunzione di conoscenza, senza necessità di una relata autonoma o di ulteriori annotazioni sull’avviso di ricevimento.
Art. 12 della legge n. 212/2000
Termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione.
Il termine dilatorio si applica agli atti emessi dopo accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti nei locali destinati all’attività del contribuente. Non si applica automaticamente agli accertamenti formati senza tali attività istruttorie.
Disciplina dell’accertamento sintetico
L’accertamento sintetico si fonda su presunzioni semplici e richiede elementi sufficienti, concreti e coerenti per dimostrare una capacità di spesa incompatibile con il reddito dichiarato. La mera disponibilità di beni primari, come la casa di abitazione e l’automobile, o l’applicazione automatica di coefficienti presuntivi, non è di per sé sufficiente; l’Amministrazione deve corroborare la pretesa con ulteriori elementi documentali o probatori.
Massime di principio
- La notifica postale diretta dell’atto tributario può essere valida anche senza ufficiale giudiziario, messo comunale o relata separata, purché il plico sia regolarmente recapitato all’indirizzo del destinatario; resta possibile fornire la prova contraria della mancata conoscenza.
- Il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente non riguarda ogni avviso di accertamento, ma principalmente quelli preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’attività del contribuente.
- Nell’accertamento sintetico l’Amministrazione non può basarsi esclusivamente sul possesso di beni comuni o sull’applicazione automatica di coefficienti: deve indicare elementi specifici e documentati che dimostrino il maggiore reddito o il tenore di vita incompatibile con quanto dichiarato.
- Quando l’accertamento si fonda su presunzioni semplici, queste devono essere gravi, precise e concordanti; il contribuente può contestarle dimostrando l’inadeguatezza degli indici utilizzati o spiegando con prove concrete l’origine delle spese e delle disponibilità patrimoniali.
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