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Sentenza

Sentenza del 16/07/2015 n. 3365 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

I - ACCERTAMENTO - Notifica diretta a mezzo del servizio postale - Assenza ufficiale giudiziario o messo comunale - Legittima. II - Emissione avviso di accertamento - Assenza di accessi, ispezioni, verifiche - Mancato rispetto termine 60 giorni da rilascio PVC - Legittimo. III - Accertamento sintetico - Presunzioni semplici - Onere della prova a carico dell'ufficio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato: 1) la validità della notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, in assenza di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale e senza una relata dettagliata; 2) la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000, ritenendo che l’avviso fosse stato emesso prima del decorso di tale termine; 3) l’illegittimità dell’accertamento sintetico, fondato su presunzioni e su coefficienti relativi principalmente all’abitazione principale e all’autovettura, senza adeguata prova documentale del tenore di vita e della capacità contributiva.

La decisione

La notifica è stata ritenuta valida: nella notificazione diretta a mezzo posta con avviso di ricevimento non è necessaria una relata di notifica separata né un’annotazione specifica sulla persona che ha ricevuto il plico; l’atto recapitato all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest’ultimo. È stata inoltre ritenuta legittima l’emissione dell’avviso senza attendere 60 giorni, poiché il termine previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 opera soltanto in presenza di accessi, ispezioni o verifiche fiscali eseguiti presso i locali dell’attività del contribuente. Tuttavia, l’accertamento sintetico è stato considerato illegittimo se basato soltanto su presunzioni semplici e su coefficienti riferiti a beni primari, senza ulteriori elementi documentali idonei a dimostrare il reale tenore di vita del contribuente. Ne consegue l’accoglimento della contestazione relativa al merito dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 1335 del codice civile

    L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest’ultimo, salvo prova contraria.

    Per le notificazioni a mezzo posta, la ricezione dell’atto all’indirizzo del destinatario è sufficiente a far operare la presunzione di conoscenza, senza necessità di una relata autonoma o di ulteriori annotazioni sull’avviso di ricevimento.

  • Art. 12 della legge n. 212/2000

    Termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione.

    Il termine dilatorio si applica agli atti emessi dopo accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti nei locali destinati all’attività del contribuente. Non si applica automaticamente agli accertamenti formati senza tali attività istruttorie.

  • Disciplina dell’accertamento sintetico

    L’accertamento sintetico si fonda su presunzioni semplici e richiede elementi sufficienti, concreti e coerenti per dimostrare una capacità di spesa incompatibile con il reddito dichiarato. La mera disponibilità di beni primari, come la casa di abitazione e l’automobile, o l’applicazione automatica di coefficienti presuntivi, non è di per sé sufficiente; l’Amministrazione deve corroborare la pretesa con ulteriori elementi documentali o probatori.

Massime di principio

  • La notifica postale diretta dell’atto tributario può essere valida anche senza ufficiale giudiziario, messo comunale o relata separata, purché il plico sia regolarmente recapitato all’indirizzo del destinatario; resta possibile fornire la prova contraria della mancata conoscenza.
  • Il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente non riguarda ogni avviso di accertamento, ma principalmente quelli preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’attività del contribuente.
  • Nell’accertamento sintetico l’Amministrazione non può basarsi esclusivamente sul possesso di beni comuni o sull’applicazione automatica di coefficienti: deve indicare elementi specifici e documentati che dimostrino il maggiore reddito o il tenore di vita incompatibile con quanto dichiarato.
  • Quando l’accertamento si fonda su presunzioni semplici, queste devono essere gravi, precise e concordanti; il contribuente può contestarle dimostrando l’inadeguatezza degli indici utilizzati o spiegando con prove concrete l’origine delle spese e delle disponibilità patrimoniali.

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