Cassazione Penale, Sentenza n. 898/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/07/2022 che confermava il decreto di sequestro probatorio del 14/06/2022 relativo a supporti informatici, carte di credito, strumenti finanziari, estratti conto e somme di denaro. Il ricorrente deduceva (1) che la richiesta di restituzione della somma di denaro non doveva essere dichiarata inammissibile e che la difesa era legittimata a contestare l'ammontare sequestrato poiché il decreto non lasciava discrezionalità alla Polizia Giudiziaria e il denaro non avrebbe richiesto autonoma convalida ex art. 355 c.p.p.; (2) che la questione di incompetenza territoriale, segnalata anche dalla Polizia Giudiziaria (attività sviluppata nelle province di Napoli e Salerno), poteva essere dedotta nel procedimento camerale di riesame e non solo secondo l'art. 54-quater c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando il decreto del Pubblico Ministero non indica specificamente le cose da sottoporre a vincolo e rimette l'individuazione alla discrezionalità della Polizia Giudiziaria senza successiva convalida, tale decreto non è impugnabile mediante riesame; la restituzione delle somme deve essere richiesta al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 355 c.p.p., con possibilità di proporre opposizione al GIP in caso di diniego e successiva impugnazione in Cassazione. Inoltre, il provvedimento ha stabilito che la questione di competenza territoriale non è deducibile nel riesame avverso un decreto emesso dal Pubblico Ministero, non essendo atto giurisdizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
art. 355, comma 2, c.p.p.
La restituzione di cose o denaro sequestrati su iniziativa della Polizia Giudiziaria, quando il decreto del PM non specifica gli oggetti sequestrati, va richiesta al Pubblico Ministero ex art. 355; in caso di rifiuto è proponibile opposizione al GIP.
art. 54-quater cod. proc. pen.
Riferito come criterio procedurale alternativo per eccepire incompetenza territoriale, ma la Corte rileva che la questione di competenza non è deducibile nel riesame avverso provvedimento del PM poiché non ha natura di atto giurisdizionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha imposto €3.000,00 al ricorrente.
artt. 416, 494, 640-ter, 648-bis cod. pen.
artt. 416, 494, 640-ter, 648-bis c.p.
Norme sostanziali relative ai reati per i quali era indagato il ricorrente; menzionate nelle pendenze istruttorie ma non decisive per la decisione sull'ammissibilità del ricorso di riesame.
Massime di principio
- Se il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero non indica specificamente gli oggetti e rimette la determinazione alla Polizia Giudiziaria senza successiva convalida, il rimedio processuale non è il riesame: la restituzione deve essere chiesta al PM ex art. 355 c.p.p. e, in caso di diniego, proporre opposizione al GIP.
- Non è possibile dedurre nel riesame, avverso un decreto del Pubblico Ministero, la questione di competenza territoriale, dato che tale decreto non ha natura di atto giurisdizionale; la contestazione della competenza richiede altre sedi o strumenti procedurali.
- Quando il denaro è stato materialmente sequestrato su iniziativa della Polizia Giudiziaria e il decreto del PM non lo prevede espressamente, la difesa deve seguire la procedura di istanza di restituzione al PM e opposizione al GIP, non il riesame camerale.
- Proporre ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); è quindi opportuno verificare preliminarmente la correttezza del rimedio esperibile rispetto alla natura del provvedimento impugnato.
- Il modo in cui il PM redige il decreto di sequestro è cruciale: un decreto che specifica chiaramente gli oggetti sequestrati e che sia convalidato offre maggiori possibilità di riesame, mentre decreti generici che demandano all'attività di PG limitano i rimedi immediati.
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