Cassazione Penale, Sentenza n. 1017/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico). Si deducevano: 1) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. e vizi di motivazione circa l'imprescindibilità della custodia in carcere e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, nonostante il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio e la sentenza di condanna; 2) errata valutazione della pericolosità sociale e omissione nel considerare la disponibilità di una Onlus di Tivoli ad accogliere l'indagato, nonché la possibilità che il braccialetto elettronico scongiurasse la fuga o i contatti extradimensionali e la mancata indicazione di una prossima occasione di delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato e comporta una valutazione prognostica fondatasi su elementi concreti (modalità della condotta, personalità, contesto). Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il rigetto (il solo decorso del tempo e la disponibilità della Onlus non costituivano elementi nuovi idonei a escludere il pericolo), e che non fossero prodotti elementi tali da impugnare le valutazioni di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di adeguatezza delle misure e controllo degli arresti domiciliari; la Corte non ha rilevato errore nella valutazione dell'inefficacia degli arresti domiciliari nel caso concreto.
art. 275-bis, comma 1, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle procedure di controllo elettronico; la Corte ha ritenuto che l'adozione di tali procedure non fosse, di per sé, sufficiente a superare la valutazione del pericolo di reiterazione operata dal giudice di merito.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sul requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: la Corte precisa che "attualità" non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica complessiva basata su elementi concreti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.
Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti da tale normativa.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20
Richiamato in riferimento alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione non richiede l'indicazione di occasioni imminenti di reato; è sufficiente una valutazione prognostica motivata sul rischio di recidiva fondata su elementi concreti (modalità del fatto, personalità, contesto).
- Il semplice decorso del tempo o l'osservanza formale delle prescrizioni della misura non sono di per sé idonei a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; servono elementi nuovi e di sicura valenza sintomatica.
- La disponibilità di strutture o soggetti ad accogliere l'indagato (es. Onlus) incide sulla valutazione dell'adeguatezza della misura, ma non è automaticamente risolutiva rispetto al pericolo di reiterazione rilevato dal giudice.
- In cassazione contro decisioni di merito in materia cautelare è necessario proporre motivi consentiti e specifici: doglianze generiche o richieste di rivalutazione del merito sono dichiarate inammissibili.
- L'adozione di strumenti di controllo elettronico (braccialetto) non elimina automaticamente le esigenze cautelari; va dimostrato in concreto che tali misure neutralizzano il rischio di reiterazione o di fuga.
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