Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30378/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

La vicenda riguarda un’istanza proposta da un detenuto ai sensi dell’art. 35-ter e dell’art. 69-bis, comma 3, ord. pen., volta a ottenere un rimedio compensativo per asserita detenzione in condizioni inumane e degradanti, in violazione dell’art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato de plano inammissibile la domanda, ritenendo mancassero l’indicazione dei periodi di detenzione, delle strutture carcerarie e delle ragioni specifiche della violazione. Il detenuto ha impugnato deducendo che nell’istanza erano invece indicati periodo detentivo e istituti penitenziari, e che erano state descritte in modo sufficiente le condizioni carcerarie: celle multiple sotto i metri quadrati minimi, carenze igienico-sanitarie, scarsa illuminazione, assenza di antibagno nei servizi igienici, mancanza di riscaldamento, acqua calda e personale sanitario. Ha inoltre sostenuto che non era in grado, come il suo difensore, di indicare in modo analitico i periodi esatti delle violazioni, trattandosi di dati nella disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, la quale avrebbe dovuto contraddire e collaborare all’accertamento, anche mediante acquisizioni officiose del giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretto il principio secondo cui, contro il decreto di inammissibilità emesso de plano dal magistrato di sorveglianza, il rimedio è il ricorso per cassazione; ha inoltre affermato che, nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen., l’istanza non richiede una indicazione analitica e completa di tutti gli elementi di fatto, essendo sufficiente che indichi periodi di detenzione, istituti e specifiche condizioni detentive. Nel caso concreto ha rilevato che la domanda conteneva periodi e istituti dettagliati e una descrizione non generica delle condizioni detentive, sicché il decreto di inammissibilità de plano era illegittimo. Per tale ragione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Salerno per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    introduce un rimedio compensativo per la detenzione in condizioni tali da violare l’art. 3 CEDU e disciplina la domanda del detenuto per ottenere la tutela.

  • art. 69-bis, comma 3, ord. pen.

    richiamato quale base procedimentale dell’istanza di tutela compensativa proposta dal detenuto.

  • art. 3 CEDU

    parametro convenzionale violato in caso di detenzione in condizioni inumane o degradanti, che fonda il rimedio ex art. 35-ter ord. pen.

  • art. 35-bis ord. pen.

    richiamato per il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza e per la disciplina del reclamo.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità nei casi espressamente previsti e, contro il relativo decreto, il ricorso per cassazione.

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato per il procedimento di sorveglianza e la celebrazione in camera di consiglio con contraddittorio tra le parti.

  • art. 604, comma 4, c.p.p.

    menzionato solo in via argomentativa per evidenziare l’inutilità di un passaggio intermedio al tribunale di sorveglianza in caso di provvedimento de plano illegittimo.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    richiamato in funzione del principio di conservazione dell’impugnazione, nel confronto con precedenti decisioni.

Massime di principio

  • Nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen. l’istanza del detenuto è ammissibile se indica in modo sufficientemente determinato il periodo di detenzione, gli istituti penitenziari interessati e le specifiche condizioni detentive lamentate; non è richiesta una prova completa e analitica di tutti i fatti costitutivi della violazione.
  • La domanda del detenuto beneficia di una presunzione relativa di veridicità quanto alle allegazioni sul fatto costitutivo della lesione, quando il periodo di detenzione e la sua decorrenza siano stati riscontrati; grava sull’amministrazione penitenziaria l’onere di fornire elementi contrari, essendo la sola detentrice delle informazioni rilevanti.
  • Quando la prova dei presupposti del rimedio compensativo non sia altrimenti superabile, il giudice di sorveglianza deve attivare poteri officiosi di verifica, per riequilibrare l’asimmetria informativa tra detenuto e amministrazione.
  • Il decreto di inammissibilità emesso de plano è ammissibile solo nei casi in cui il difetto dei presupposti emerga immediatamente e senza valutazioni complesse; se l’atto investe in realtà il merito della domanda, deve essere garantito il contraddittorio nel procedimento partecipato.
  • Avverso il decreto di inammissibilità de plano del magistrato di sorveglianza sul reclamo ex art. 35-ter ord. pen. il mezzo corretto è il ricorso per cassazione, non il reclamo al tribunale di sorveglianza.
  • Ai fini dell’accesso ai rimedi compensativi per violazioni dell’art. 3 CEDU deve privilegiarsi un’interpretazione che massimizzi l’effettività della tutela del detenuto e l’accesso al rimedio interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.