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Ordinanza

Ordinanza n. 537/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione n. 186 del 3 marzo 2026, con la quale ARIA S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 2 della “procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione, per ciascun lotto, di una convenzione finalizzata alla fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.” (C.I.G. B70B3C90B5 e C.I.G. B70B3CA188) in favore della Chemil S.r.l. comunicata in data 5 marzo 2026; - della proposta di aggiudicazione prot. IA.2026.0021269 del 2 marzo 2026, nella parte in cui propone l’aggiudicazione del Lotto 2 in favore della società Chemil S.r.l.; - dei verbali di gara e, in particolare, dei verbali di seduta riservate n. 7 del 27 ottobre 2025, n. 8 del 19 novembre 2025 e n. 9 del 4 dicembre 2025, nei quali la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione tecnica delle offerte presentate per il Lotto 2, ritenendo conforme ai requisiti di minima previsti dalla lex specialis di gara l’offerta tecnica presentata dalla Chemil S.r.l., con conseguente ammissione della stessa ai fini della valutazione; - dei verbali di gara contenenti l’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai requisiti premiali per il Lotto 2, e delle relative valutazioni ivi espresse dalla Commissione giudicatrice ai fini della determinazione dei punteggi tecnici assegnati; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; - e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per l’accoglimento della domanda di subentro nel medesimo qui espressamente formulata ed a cui il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile.

Giustizia amministrativa202601382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 della procedura aperta multilotto per la fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale, nonché gli atti di ammissione e valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 disposta da A.R.I.A. S.p.A. in favore di Chemil S.r.l., unitamente alla proposta di aggiudicazione, ai verbali di gara e alle valutazioni tecniche della Commissione giudicatrice. In particolare, ha contestato la ritenuta conformità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis e i punteggi tecnici attribuiti ai requisiti premiali. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro nell'esecuzione della commessa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni giuridiche sottese alla controversia, anche in considerazione degli interessi coinvolti, richiedessero un esame più approfondito rispetto alla delibazione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi rinviato la valutazione della fondatezza delle censure alla fase di merito, escludendo la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che, considerata la tipologia dell'attività oggetto dell'affidamento, in caso di accoglimento del ricorso nel merito sarebbe astrattamente possibile il subentro della ricorrente nell'esecuzione della commessa. È stata fissata l'udienza pubblica del 5 novembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non contiene una decisione definitiva sulla domanda cautelare né sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta multilotto.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto necessaria una valutazione più approfondita, da svolgere nella fase di merito.

  • art. 25 c.p.a.

    Richiamato per il domicilio delle parti nei rispettivi atti processuali.

Massime di principio

  • Quando la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti non consentono una valutazione adeguata nella cognizione sommaria cautelare, il giudice amministrativo può rinviare l’esame della controversia alla fase di merito, senza definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
  • Nelle controversie relative all’aggiudicazione di una gara, la possibilità di subentro nell’esecuzione della commessa deve essere valutata anche in relazione alla tipologia concreta dell’attività affidata; ove tale tipologia lo consenta, il subentro può risultare astrattamente possibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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