Sentenza n. 193/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’accertamento - dell'illegittimità della comunicazione del Comune di Preci del 29/10/2025 con la quale l'Amministrazione parzialmente esitava le istanze di accesso agli atti ex L. 241/90 formulate dal ricorrente nelle date 22/8/2025 e 15/10/2025 per “… poter accedere e ottenere copia di tutti gli atti, documenti, autorizzazioni, provvedimenti, concessioni edilizie, pratiche edilizie e urbanistiche, vincoli, certificazioni, eventuali ordinanze o procedimenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione comunale a decorrere dall'anno 1950 ad oggi relativi alle particelle n. 237, 527 e 533 del foglio 39 del Catasto Terreni/Fabbricati siti in località Piedivalle - Comune di Preci.”, nonchè del silenzio serbato dall'amministrazione all'istanza del ricorrente formulata in data 31/10/2025 relativamente a specifici atti incidenti sul patrimonio immobiliare del ricorrente; - nonché dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionate istanze; e per la condanna del Comune di Preci a consegnare copia di: 1) Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 1970 e relativa relazione tecnica ivi richiamata, perché quanto consegnato è parzialmente illeggibile poiché non scansionata correttamente e mancante della relazione tecnica; 2) Delibera n. 99 del 1° novembre 1967 con la quale il Comune di Preci avrebbe stabilito di acquistare mq. 400 del terreno, particella 237, foglio 39, appartenente ai sig.ri Piersanti per la costruzione dell’edificio scolastico; 3) Delibera n. 82 del 4 novembre 1968 con la quale sarebbe stato stabilito il pagamento di 100.000 Lire in favore di Piersanti Osvaldo, Natalina e María “… a titolo di congruo indennizzo per l'occupazione di circa mq. 80 di terreno di loro proprietà in occasione dei lavori relativi alla sistemazione... " della strada Piedivalle - Sant`Eutizio, sia per i risarcimenti dei danni patiti per “… siffatti lavori” per l'effetto dell’abbattimento di numerose piante ad alto fusto e di alberi da frutta; 4) relazione del 5 dicembre 1969 citata in calce all'istanza 11/11/69 prot. 3102; 5) Documentazione relativa alla cessione volontaria da parte di Piersanti Osvaldo, Luigia, Natali e Maria e/o espropriazione e/o altro procedimento ablativo totale o parziale relativo ai terreni partt. 237, 527 e 533 del Foglio 39 del NCT e NCEU del Comune di Preci; 6) atti di quietanza o di ricevuta dei mandati di pagamento nn. 208, 209 e 2010 relativi all'indennità di occupazione pari ad 600.000 Lire ai sigri Piersanti Osvaldo, Luigia e Maria e Benedetti Romola per aver il Comune occupato l’ulteriore rata di terreno pari a mq 420 della particella n. 237 del Foglio 39, per i danni arrecati durante la costruzione dell`edificio scolastico alla proprietà dei suddetti signori Piersanti e per l'ulteriore occupazione di 45 mq di terreno di proprietà dei suddetti signori Piersanti e Benedetti Romola; 7) documento attestante l'accettazione da parte dei sig.ri fratelli Piersanti Osvaldo, Luigia, Natalina e Maria e la loro madre Benedetti Romola della transazione derivante dalla vertenza insorta tra questi ultimi e il Comune di Preci a causa dall`occupazione di ulteriori 420 mg per la costruzione dell’edificio scolastico, per l`ulteriore occupazione del loro terreno derivante dall'ampliamento della strada comunale Piedivalle-S. Eutizio e per i danni arrecati alla loro proprietà in occasione della costruzione del predetto edificio; 8) decreto di esproprio o altro provvedimento ablativo idoneo a comprovare l'avvenuta espropriazione del terreno su cui insiste l’ex edificio scolastico ora foglio 39 part. 822, già part. 527, e relative trascrizioni presso il competente RR.II.; 9) Documenti idonei a comprovare l'avvenuto pagamento di un'indennità di esproprio in favore di Piersanti Osvaldo, Luigia, Natalina e Maria e Benedetti Romola; 10) Documentazione giustificativa di: a) l'apposizione sulla proprietà del ricorrente di una recinzione; b) la demolizione della recinzione fronte strada S. Eutizio; 11) atti e/o documenti idonei relativi all`utilizzo per pubblica utilità da parte del Comune di Preci dell'edificio ex scuola nonché i provvedimenti di chiusura del plesso scolastico e/o di cambio di destinazione dell'edificio; 12) ogni atto, deliberazione, provvedimento, determinazione dirigenziale, relazione tecnica autorizzazioni, provvedimenti, concessioni edilizie, pratiche edilizie e urbanistiche, vincoli, certificazioni, eventuali ordinanze o procedimenti amministrativi afferente anche procedimenti di esproprio e/o ablativi e/o attività edilizie, comprensive di progetti, gare di appalto, giornali di contabilità, Stati di Avanzamento Lavori, mandati di pagamento, relativi ai terreni di cui al foglio 39 partt. 237, 527 e 533 del NCT e/o NCEU del Comune di Preci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riscontro parziale del Comune alle istanze di accesso documentale e silenzio sull'ulteriore istanza relativa agli atti concernenti terreni interessati dalla costruzione di un edificio scolastico e dall'ampliamento di una strada comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha presentato istanze di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 per ottenere copia di tutti gli atti, a partire dal 1950, relativi a tre particelle catastali della località Piedivalle, al fine di verificare l'esistenza e la regolarità delle procedure ablative riguardanti terreni della propria famiglia, sui quali erano stati realizzati un edificio scolastico e opere stradali. Il Comune ha fornito una parte della documentazione reperita e una ricostruzione delle vicende, sostenendo che i terreni erano stati acquisiti mediante transazione e che gli indennizzi erano stati pagati. Il ricorrente ha contestato l'incompletezza del riscontro, chiedendo ulteriore documentazione concernente deliberazioni, relazioni tecniche, procedure di cessione o espropriazione, pagamenti, quietanze, transazioni, eventuali decreti di esproprio, opere edilizie e destinazione dell'edificio scolastico. Ha dedotto la violazione degli artt. 9, 10 e 22 ss. della legge n. 241/1990, degli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost. e l'eccesso di potere, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del riscontro parziale e del silenzio, nonché la condanna del Comune all'esibizione dei documenti mancanti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso incontra il limite dell'esistenza e della concreta disponibilità dei documenti: l'amministrazione deve svolgere una ricerca effettiva nei propri archivi, ma non può essere obbligata a esibire documenti inesistenti o che abbia dimostrato, sulla base di circostanze oggettive e circostanziate, di non possedere o non riuscire più a reperire. Nel caso concreto, il Comune aveva descritto le ricerche svolte e le difficoltà derivanti dalla remota datazione dei documenti, dalla loro conservazione cartacea, dalla frammentazione degli archivi e dagli eventi sismici che avevano colpito gli edifici comunali. Tali circostanze sono state ritenute specifiche e idonee a giustificare l'irreperibilità della documentazione residua, a differenza di una mera affermazione generica fondata sul tempo trascorso. Nel corso del giudizio il Comune ha inoltre trasmesso la relazione del 5 dicembre 1969, ha integrato la documentazione e ha messo a disposizione del ricorrente gli atti eventualmente illeggibili per una verifica in contraddittorio. Il Collegio ha ritenuto così integralmente adempiuto l'onere di ricerca e di ostensione concretamente possibile. Ha inoltre osservato che la dichiarata indisponibilità degli atti può rilevare, sul piano probatorio, a sostegno della pretesa del ricorrente relativa all'illegittimità o inefficacia dell'acquisizione dei terreni, senza però imporre l'esibizione di documenti non reperibili. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso impone all'amministrazione di ricercare e mettere a disposizione i documenti detenuti, ma non consente di pretendere l'ostensione di documenti inesistenti o non reperibili quando tale indisponibilità sia dimostrata con circostanze oggettive e circostanziate.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie all'obbligo di accesso nei limiti concretamente possibili, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone l'esistenza e la disponibilità del documento: l'amministrazione deve svolgere una ricerca effettiva nei propri archivi, ma non può essere condannata a esibire atti inesistenti o irreperibili.
- La mera affermazione generica dell'indisponibilità dei documenti non è sufficiente a escludere l'obbligo di accesso; l'amministrazione deve indicare circostanze oggettive e circostanziate che rendano plausibile e verificabile l'irreperibilità.
- Le difficoltà di reperimento possono essere ritenute adeguatamente dimostrate quando risultino collegate, oltre che alla vetustà degli atti e alla loro conservazione cartacea, a eventi specifici quali la dispersione o il danneggiamento degli archivi comunali causati da eventi sismici.
- L'adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio, mediante trasmissione della documentazione reperita e messa a disposizione degli atti eventualmente illeggibili, determina la cessazione della materia del contendere quando esaurisce l'accesso concretamente possibile.
- La dichiarazione dell'amministrazione circa l'irreperibilità di determinati documenti può assumere rilievo probatorio nel giudizio sostanziale relativo alla legittimità o efficacia dell'acquisizione dei beni, pur non comportando l'obbligo di produrre atti non disponibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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