Cassazione Penale, Sentenza n. 38139/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato e derubricazione, per bancarotta documentale semplice. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto), sostenendo che: l'omessa tenuta delle scritture era limitata al mancato deposito del libro giornale; la societa' era in contabilità semplificata senza obbligo di libro giornale; alcune attrezzature ritenute scomparse sono poi state ritrovate; il piano finale di riparto era in attivo; e quindi il danno era di particolare tenuità e andava esclusa la punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, non avendo il ricorrente confrontato adeguatamente le principali argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva motivato in modo non illogico l'esclusione della causa di non punibilità, richiamando l'appesantimento dell'iter procedimentale per l'omessa consegna della documentazione, l'entità del passivo (in rapporto alle dimensioni della società) e la condotta gravemente negligente del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente ma esclusa dalla Corte d'appello in base alla valutazione del danno e dell'operato dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la questione di merito insindacabile in sede di legittimità
art.217 legge fallimentare
eventuale richiamo ai commi primo e secondo
La derubricazione da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice è avvenuta in sede di giudizio abbreviato; la normativa è stata utilizzata per qualificare l'illecito contestato
art.216 ultimo comma legge fallimentare
Richiamata in relazione alle pene accessorie applicate con la condanna per bancarotta documentale semplice
art.219 legge fallimentare
La Corte territoriale è stata invitata dal ricorrente a valutare la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art.219; tuttavia la Corte ha ritenuto che, anche valutando le circostanze previste, non ricorressero i presupposti per l'attenuante
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alle censure proponibili in Cassazione rispetto ai motivi dedotti in appello; il ricorso si è mantenuto nei limiti ma ha comunque chiesto una rivalutazione di merito non consentita
art.616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Cassazione per imporre al ricorrente il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta del danno e delle condizioni di fatto: l'ammontare del passivo, la rilevanza dell'ostacolo all'accertamento dei crediti e l'operato dell'imputato vanno considerati congiuntamente
- In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente il merito: la contestazione della mancata applicazione di una causa di non punibilità richiede il confronto con le motivazioni principali del giudice di merito, non una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti
- L'omessa tenuta o consegna di scritture contabili può aggravare l'iter procedimentale e precludere il riconoscimento della particolare tenuità se ha ostacolato in modo significativo la ricostruzione del passivo o la tutela dei creditori
- La derubricazione dell'ipotesi di reato (es. da fraudolenta a semplice) non esclude automaticamente la rilevanza del danno: la valutazione della tenuità deve considerare la complessiva condotta dell'amministratore e le conseguenze per la massa creditoria
- Chi impugna in Cassazione deve articolare motivi che colgano le censure di diritto e dimostrino il vizio di motivazione della sentenza impugnata; la mera esposizione di elementi favorevoli alla tesi difensiva, senza confronto con le argomentazioni del giudice di merito, rende il ricorso inammissibile
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