Ordinanza n. 4459/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento STRUTT.PREV.ANTIMAFIA –UFFICIO VERIFICHE –PROT.INTERNO N.-OMISSIS-DEL 05.05.2026, notificato alla società ricorrente a mezzo pec alla data del 05.05.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dall'Ufficio verifiche del Ministero dell'Interno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dal testo emerge che la società contestava, in sostanza, la valutazione prefettizia della propria permeabilità alle infiltrazioni mafiose e faceva leva sulla disponibilità ad adottare future misure di self-cleaning, consistenti anche nell'esclusione del socio unico persona fisica attualmente ristretto con l'accusa di stabile inserimento in un'organizzazione mafiosa. Tali misure, tuttavia, non risultavano accompagnate da atti concreti, quali la cessione delle quote o modifiche statutarie.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, prima facie, che l'interdittiva antimafia sia una misura preventiva caratterizzata dalla massima anticipazione della soglia di prevenzione e possa essere fondata anche su soli indizi di collegamento con organizzazioni mafiose o di condizionamento mafioso. Nel caso concreto, il provvedimento interdittivo aveva ravvisato una permeabilità dell'impresa definita strutturale e permanente, sulla base di una pluralità di elementi oggettivi ritenuti dotati di adeguata consistenza. Tra questi, il Collegio ha valorizzato soprattutto la persistente appartenenza della società a un socio unico persona fisica ristretto con l'accusa di stabile inserimento in un'organizzazione mafiosa. La mera disponibilità a future misure di self-cleaning è stata giudicata insufficiente, in assenza di iniziative già concretamente adottate. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l'istanza di sospensione dell'interdittiva antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato esclusivamente quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia è una misura preventiva caratterizzata dalla massima anticipazione della soglia di prevenzione e può essere giustificata anche da soli indizi di collegamento con organizzazioni mafiose o di condizionamento mafioso, senza richiedere l'accertamento definitivo dell'infiltrazione.
- La valutazione della permeabilità mafiosa dell'impresa può fondarsi su una pluralità di elementi oggettivi complessivamente consistenti; la persistente titolarità dell'impresa in capo a un socio unico gravato da un'accusa di stabile inserimento in un'organizzazione mafiosa costituisce, in una valutazione cautelare prima facie, un elemento rilevante.
- La mera dichiarazione di disponibilità ad adottare future misure di self-cleaning non è sufficiente a superare le criticità dell'interdittiva antimafia se non è accompagnata da iniziative concrete già attuate, quali la cessione delle quote o modifiche statutarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4451/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →