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Ordinanza

Ordinanza n. 481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato estinto per perenzione l’appello proposto contro una sentenza del TAR Toscana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva appellato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego, adottato dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento impiego del personale, dell’istanza diretta a ottenere i benefici previsti dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. L’appello era stato dichiarato estinto per perenzione perché, entro il termine annuale previsto per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, maggiorato del periodo di sospensione feriale, non risultava presentata tale istanza. Con l’opposizione al decreto presidenziale, l’interessato ha sostenuto che la richiesta di fissazione dell’udienza fosse contenuta nel ricorso in appello, nel quale aveva anche formulato una domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Ha dedotto che la pendenza della domanda cautelare avrebbe impedito il decorso del termine di perenzione e ha denunciato violazione del giusto processo e del diritto di difesa, errore materiale, difetto di motivazione, violazione del principio di conservazione degli atti processuali e lesione del diritto costituzionale alla giurisdizione.

La decisione

L’opposizione è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la fissazione dell’udienza richiede un’apposita istanza di parte, che può anche essere inserita nel ricorso, ma deve conservare autonomia funzionale e materiale e non può essere desunta da altri atti processuali. Il mancato deposito entro il termine annuale previsto dall’art. 71, comma 1, c.p.a., computato con la sospensione feriale, comporta la perenzione ai sensi dell’art. 81 c.p.a. Il decreto di perenzione ha natura dichiarativa, poiché l’effetto estintivo si produce automaticamente per legge e può essere rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 83 c.p.a. La domanda cautelare introduce una fase incidentale autonoma e distinta dal giudizio principale e non equivale all’istanza di fissazione dell’udienza, né interrompe o sospende il termine di perenzione. Inoltre, ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., la domanda cautelare è improcedibile finché non sia presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo fissazione d’ufficio; pertanto, la mancata decisione sulla domanda cautelare non incide sulla maturazione della perenzione. L’opponente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

    L’istanza di fissazione dell’udienza deve essere espressa, apposita e dotata di autonomia funzionale e materiale; può essere contestuale al ricorso, ma non può essere sostituita o desunta da altri atti processuali.

  • art. 81 c.p.a.

    Il mancato compimento degli atti di procedura entro il termine previsto determina la perenzione del giudizio.

  • art. 83 c.p.a.

    L’effetto della perenzione opera di diritto, automaticamente al decorso del termine, ed è rilevabile anche d’ufficio; il decreto presidenziale ha natura meramente dichiarativa.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio.

    La domanda cautelare costituisce una fase incidentale autonoma e non sostituisce l’istanza di fissazione dell’udienza del giudizio principale.

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    La disposizione costituiva la base normativa dell’istanza di benefici familiari presentata dal militare, ma la relativa controversia non è stata esaminata nel merito per la maturazione della perenzione dell’appello.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l’istanza di fissazione dell’udienza deve essere proposta con un atto apposito, dotato di autonomia funzionale e materiale; essa può essere contenuta nello stesso documento del ricorso, ma non può essere desunta implicitamente da formule o richieste inserite in altri atti processuali.
  • La proposizione di una domanda cautelare non equivale all’istanza di fissazione dell’udienza di merito e non impedisce il decorso del termine di perenzione del giudizio principale.
  • La perenzione si produce automaticamente allo spirare del termine previsto dalla legge per il compimento dell’atto di impulso processuale e il relativo decreto giudiziale ha natura dichiarativa, potendo l’effetto estintivo essere rilevato anche d’ufficio.
  • La mancata decisione sulla domanda cautelare non impedisce la maturazione della perenzione quando la domanda cautelare sia stata proposta senza la prescritta istanza di fissazione dell’udienza di merito, poiché la domanda cautelare è improcedibile fino a tale adempimento, salvo fissazione d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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