Cassazione Civile, Ordinanza n. 28119/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo al servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi affidato per un triennio, con rinnovo per un ulteriore triennio. Il comune ha agito per ottenere la restituzione di somme già corrisposte a titolo di corrispettivo, assumendo che il servizio non fosse stato effettivamente eseguito dalle affidatarie. Le convenute hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale per il recupero di somme versate a terzi che avrebbero effettivamente ospitato i cani, oltre al risarcimento danni. In appello le affidatarie hanno dedotto, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sostenendo che la lite fosse regolata dalla disciplina degli appalti pubblici; dall’altro, hanno censurato il rigetto della riconvenzionale risarcitoria, richiamando l'inadempimento del comune e la prova del danno patrimoniale. In cassazione hanno articolato due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e vizio motivazionale, contestando la motivazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto che il comune non si fosse obbligato a garantire un numero minimo di cani né un corrispettivo mensile fisso e che, quindi, mancasse il presupposto dell'inadempimento a carico dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: le ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza d'appello era stata notificata, ma non avevano depositato nel termine di legge la copia notificata della sentenza munita della relata di notifica. Poiché il ricorso era stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione e la relata non risultava né nel fascicolo di parte né in quello d'ufficio né nel fascicolo della resistente, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre condannato le ricorrenti alle spese di lite e all'ulteriore somma equitativa prevista dalla disciplina sulla definizione anticipata, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
è richiamato solo come parametro del primo motivo, ma la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di violazione di legge dedotto dalle ricorrenti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di vizio motivazionale dedotto dalle ricorrenti
art. 369, primo comma, c.p.c.
impone il deposito, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata; la sua omissione determina improcedibilità
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
l'onere di depositare la decisione impugnata munita della relata di notifica, se avvenuta, serve al controllo della tempestività dell'impugnazione e tutela la stabilità del giudicato formale
art. 324 c.p.c.
richiamato per la nozione di cosa giudicata formale e per l'esigenza di stabilità delle decisioni
art. 380-bis c.p.c.
regola la proposta di definizione anticipata del giudizio e l'opposizione delle parti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie illustrative nel procedimento camerale
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna ulteriore della parte soccombente a una somma equitativa in favore della controparte dopo la definizione conforme alla proposta
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica, poiché tale produzione è necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione.
- L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, quando la notificazione sia stata dedotta o comunque risulti rilevante ai fini del termine breve, comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la relata sia comunque nella disponibilità della Corte tramite produzione della controparte o fascicolo d'ufficio.
- La declaratoria di improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione del controricorrente, né dal solo fatto che questi abbia svolto difese nel merito.
- La funzione dell'art. 369 c.p.c. è consentire alla Corte il controllo del passaggio in giudicato formale della decisione impugnata e, quindi, la verifica preliminare della proponibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. dopo opposizione, possono trovare applicazione le sanzioni economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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