Cassazione Civile, Ordinanza n. 19514/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di un comproprietario di un terreno di mq. 392, posto in adiacenza a un fabbricato ad uso abitativo, volto a ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà altrui. Il bene risultava intestato, per successione e per acquisti successivi, anche ad altri soggetti: un fratello dell'attore e alcuni acquirenti di unità abitative del fabbricato, originariamente appartenute a una sorella dell'attore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata l'esclusività del possesso necessaria perché il comproprietario possa usucapire le quote degli altri, nonché l'assenza di elementi inequivoci da cui desumere un possesso uti dominus incompatibile con il possesso altrui. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato l'omessa ammissione e valutazione delle prove testimoniali e la violazione delle norme processuali e costituzionali sul diritto di difesa; dall'altro, la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., sostenendo che l'animus possidendi e lo ius excludendi alios non graverebbero probatoriamente sul possessore, ma dovrebbe essere la controparte a dimostrare la mancanza del possesso esclusivo e l'assenza dei presupposti dell'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che denunciavano vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché non più proponibili nei termini dedotti, sia perché si verteva in una ipotesi di doppia conforme senza che il ricorrente avesse indicato divergenze tra le rationes decisorie di primo e secondo grado. Quanto alle doglianze di violazione di legge, la Corte le ha giudicate infondate perché dirette a contestare apprezzamenti di merito sull'ammissibilità e rilevanza delle prove. Soprattutto, ha osservato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla mancata prova del possesso esclusivo del bene in termini incompatibili con il godimento altrui e idonei a manifestare una volontà inequivoca di possedere uti dominus e non più uti condominus. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, condannandolo alle spese, a somme aggiuntive ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato supplementare.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata definita nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con decisione in conformità alla proposta del consigliere delegato.
art. 360 c.p.c.
Le censure ex n. 5 non erano scrutinabili nei termini prospettati; quelle ex n. 3 erano infondate perché investivano valutazioni di merito sulla prova.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, altrimenti la censura motivazionale è inammissibile.
art. 356 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura, in sostanza, investisse il giudizio di merito sulla prova.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove appartiene al giudice di merito.
art. 187 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 188 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 189 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 244 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'istruzione probatoria testimoniale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta lesione del giusto processo e dell'obbligo di motivazione.
art. 1141 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inversione dell'onere della prova in tema di possesso; la Corte ha escluso che la fattispecie fosse provata nei suoi elementi costitutivi.
art. 1158 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'usucapione; la Corte ha ribadito che chi agisce per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
artt. 1158 e ss. c.c.
La Corte ha ribadito che l'usucapione richiede la prova degli elementi costitutivi, compreso il possesso esclusivo nel caso di comproprietà.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la definizione del giudizio in conformità alla proposta e alla manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi agisce in usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva; nel caso di bene in comproprietà, occorre dimostrare un possesso esclusivo, inconciliabile con il godimento altrui e accompagnato da una volontà inequivoca di possedere uti dominus e non più uti condominus.
- La mera allegazione di attività materiali o di un generico esercizio di fatto sul bene non basta a fondare l'usucapione della quota altrui, se non è dimostrata l'esclusione degli altri comproprietari dal godimento del bene.
- Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti di causa sono inammissibili o infondate, perché l'apprezzamento su ammissibilità, rilevanza e attendibilità delle prove spetta al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il possesso utile ad usucapionem non si presume in favore del comproprietario che invochi l'acquisto delle quote altrui: l'esclusività del possesso e la sua incompatibilità con il godimento dei contitolari devono risultare da prova rigorosa e non da mere affermazioni assertive.
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