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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08756/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due cartelle di pagamento, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite visura di ruolo e chiedendone l’annullamento per mancata notifica, oltre che per un generico profilo di decadenza/prescrizione. In primo grado il ricorso era stato accolto. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo non prodotta la prova della notifica dell’appello alla contribuente e rilevando, inoltre, l’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa intimata. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo di violazione di norme processuali tributarie e civili, sostenendo che la notifica dell’appello alla contribuente fosse in realtà avvenuta tempestivamente, con spedizione del 7 febbraio 2019 e ricezione il 15 febbraio 2019, e che il deposito dell’avviso di ricevimento fosse già avvenuto in giudizio; contestava quindi la statuizione di inammissibilità dell’appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che la prova del deposito dell’avviso di ricevimento non risultava adeguatamente dimostrata dalla documentazione trascritta o allegata; dall’altro, e soprattutto, che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica dell’appello alla contribuente e l’omessa ottemperanza all’ordine di integrare il contraddittorio. Poiché la ricorrente non aveva censurato specificamente la seconda ratio, il ricorso era privo di interesse e dunque inammissibile. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse regolazione delle spese, per mancata attività difensiva delle intimate, e ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato all’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria asseritamente violata con riguardo alle notifiche degli atti di impugnazione.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle altre norme sulle modalità e sui termini del processo tributario, in relazione alla notifica e al deposito dell’appello.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale disposizione sulla disciplina dell’appello nel processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sulla motivazione delle decisioni tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato quale vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Esclusa la sua applicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini del doppio contributo unificato.

  • Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005

    Richiamata per il principio secondo cui, se la decisione di merito si fonda su più rationes autonome, tutte devono essere specificamente censurate, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

  • Cass. SSUU n. 9938/2014

    Richiamata per escludere l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di versare il doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola comporta inammissibilità per difetto di interesse.
  • Nel processo tributario la parte che deduce l’erroneità di una declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della notifica deve dimostrare in modo completo e documentato l’avvenuto deposito degli avvisi o delle ricevute rilevanti.
  • L’eventuale accoglimento delle censure relative a una sola delle ragioni poste a base della decisione non è sufficiente se permane un’ulteriore ratio autonoma non investita dal ricorso.
  • Per l’amministrazione finanziaria non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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