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Sentenza

Sentenza n. 5414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 01016/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva annullato il diniego di rimborso delle spese difensive e disposto il riesame della domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente della Polizia di Stato aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale, conclusosi con assoluzione per due capi d'imputazione e con declaratoria di estinzione del reato, per remissione di querela o per mancanza di querela, relativamente al terzo capo. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo applicabile l'art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito nella l. n. 135/1997, e negando il rimborso poiché non risultava un provvedimento conclusivo idoneo ad accertare l'assenza di responsabilità penale per l'intera vicenda; aveva inoltre escluso la possibilità di frazionare il rimborso in relazione ai singoli capi d'imputazione. Il dipendente aveva proposto ricorso gerarchico, contestando l'assenza di responsabilità penale e richiamando il mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Successivamente aveva impugnato il diniego davanti al TAR deducendo violazione dell'art. 32 della l. n. 152/1975, dell'art. 21 del d.P.R. n. 31/2009 e della circolare ministeriale del 29 marzo 2011, contraddittorietà con l'archiviazione del procedimento disciplinare, travisamento e difetto di motivazione. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la domanda fosse stata proposta ai sensi della disciplina più favorevole dell'art. 32 della l. n. 152/1975 e che fosse comunque ammissibile un rimborso parziale. Il Ministero ha appellato la sentenza, riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per novità dei motivi rispetto al ricorso gerarchico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha affermato che, quando viene impugnato il decreto di reiezione di un ricorso gerarchico, nel successivo ricorso giurisdizionale non possono essere introdotte censure non già prospettate in sede gerarchica, poiché ciò consentirebbe di eludere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto originario. Nel caso concreto, le censure relative alla contraddittorietà tra atti e al difetto di motivazione erano state già dedotte nel ricorso gerarchico; non era invece stata proposta la specifica censura relativa all'erronea qualificazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997 anziché dell'art. 32 della l. n. 152/1975. Le argomentazioni svolte in sede gerarchica sull'inesistenza degli elementi costitutivi del reato e sul mancato passaggio in giudicato della sentenza penale erano dirette a superare il requisito dell'accertamento dell'assenza di responsabilità penale, non a contestare la norma applicata dall'Amministrazione. Pertanto, il primo motivo del ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Gli ulteriori motivi, sui quali il TAR non si era pronunciato, non erano stati riproposti in appello dall'appellato e non rientravano quindi nel thema decidendum devoluto. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 152/1975

    Il TAR aveva ritenuto che questa fosse la disciplina invocata dal dipendente e più favorevole, ma il Consiglio di Stato ha rilevato che la censura relativa all'erronea qualificazione della domanda ai sensi di tale norma non era stata dedotta nel ricorso gerarchico e non poteva essere introdotta per la prima volta in sede giurisdizionale.

  • art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito nella l. n. 135/1997

    L'Amministrazione aveva ricondotto a tale disciplina la domanda di rimborso, ritenendo necessario un provvedimento conclusivo che escludesse la responsabilità dell'imputato per la vicenda penale.

  • art. 21 d.P.R. n. 31/2009

    Norma richiamata dal ricorrente di primo grado tra i parametri di legittimità del diniego di rimborso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte appellata.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato contro il provvedimento di reiezione di un ricorso gerarchico, non possono essere dedotte censure nuove rispetto a quelle formulate in sede gerarchica, quando la loro introduzione consentirebbe di eludere il termine decadenziale per impugnare l'atto amministrativo originario.
  • La mera esposizione, nel ricorso gerarchico, di argomenti diretti a contestare la sussistenza della responsabilità sostanziale non equivale alla deduzione della distinta questione giuridica concernente l'erronea individuazione della disciplina normativa applicabile dall'Amministrazione.
  • Le censure già dedotte in primo grado ma non esaminate dal giudice e non riproposte dall'appellato in sede di appello non fanno parte del thema decidendum devoluto al giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieAppelloMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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