Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Riscossione - Cartella di pagamento - IRPEF non versata - Prescrizione decennale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la debenza dell'IRPEF per intervenuta prescrizione, sostenendo che si applicasse il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche. La contestazione si fondava sul decorso di oltre cinque anni senza un'efficace interruzione della prescrizione.

La decisione

La tesi del ricorrente è stata respinta. È stato stabilito che l'IRPEF è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale. Ogni periodo d'imposta genera infatti un'obbligazione tributaria autonoma, fondata su una nuova e distinta verifica dei presupposti impositivi; pertanto, il pagamento dell'IRPEF non costituisce una prestazione periodica in senso civilistico. La pretesa fiscale può quindi essere riscossa entro dieci anni, salvo eventuali atti interruttivi o diverse disposizioni applicabili al caso concreto.

Norme richiamate

  • Art. 2946 del Codice civile

    La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.

    La norma è stata applicata all'obbligazione IRPEF, ritenuta soggetta al termine ordinario decennale.

  • Art. 2948, n. 4, del Codice civile

    Si prescrivono in cinque anni (...) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Il termine quinquennale non è applicabile all'IRPEF, perché il debito relativo a ciascun anno d'imposta deriva da un'obbligazione autonoma e non da una prestazione periodica dello stesso rapporto obbligatorio.

Massime di principio

  • Per l'IRPEF, in linea generale, deve essere considerato il termine di prescrizione decennale, non quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
  • La periodicità annuale dell'imposta non basta, da sola, a qualificare l'obbligazione come prestazione periodica: ogni periodo d'imposta dà origine a un'obbligazione distinta.
  • La decorrenza della prescrizione deve essere verificata in concreto, tenendo conto della definitività della pretesa, della notifica degli atti e degli eventuali atti validamente interruttivi.
  • La qualificazione del tributo e la natura dell'atto possono incidere sul termine applicabile; pertanto, la regola decennale va verificata rispetto alla specifica fattispecie e alla giurisprudenza pertinente.
  • In caso di cartella di pagamento, è necessario esaminare anche la tempestività della notifica, il titolo della riscossione e l'eventuale presenza di precedenti atti divenuti definitivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.