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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00548/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa del comune di ottenere il rilascio di una porzione di immobile denominata "Bar Funicolare", ubicata a Capri, sostenendo di esserne proprietario e che la società convenuta la detenesse senza titolo dopo la scadenza, nel 1945, della concessione del 1930. Il comune chiedeva anche la restituzione dei canoni di locazione percepiti dalla società per la locazione del bar a terzi. La società si opponeva deducendo di essere divenuta proprietaria del bene per effetto di un decreto di esproprio/provvedimento prefettizio del 1912 e, in subordine, per usucapione; sosteneva inoltre che l'area avesse destinazione pubblica funzionale alla funicolare e che il comune non fosse titolare originario della concessione della funicolare, attribuita invece allo Stato e poi alla Regione. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: (1) omesso esame del fatto che gli atti concessori della funicolare fossero dello Stato e non del comune, oltre a censure sul decreto prefettizio del 1912 e sulla violazione dell'art. 940 c.c.; (2) omesso esame del preteso riconoscimento, in altro giudizio, del vincolo di destinazione pubblica dell'area e lamentata mancata applicazione della confessione giudiziale; (3) omesso esame del fatto che la convenzione del 1906 non attribuisse al comune la concessione della funicolare, ma un ruolo meramente ausiliario, nonché riproposizione delle istanze istruttorie sull'usucapione; (4) violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza di cassazione avesse escluso la legittimazione del comune nel diverso giudizio di rilascio promosso contro il conduttore del bar.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi in larga parte preclusi dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. e, comunque, privi di decisività o non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare ha osservato che la questione proprietaria era già risolta nei meriti sulla base della presunzione di demanialità e delle convenzioni intercorrenti tra le parti; che il decreto del 1912 non era comunque decisivo né riferibile a un acquisto in proprio della società; che la dedotta specifica destinazione pubblica non risultava dimostrata in modo idoneo; che la prova testimoniale sull'usucapione non era stata ritualmente riproposta; e che non può usucapirsi un'area demaniale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato riprodotto il contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato, impedendo il controllo sulla denunciata violazione del giudicato esterno; inoltre la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione della sentenza impugnata, secondo cui quel precedente riguardava soggetti e questioni diverse. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non configurabile o comunque inammissibile nei motivi dedotti, perché i fatti indicati non erano decisivi oppure il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, ultimo comma c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme, trattandosi di decisioni di primo e secondo grado conformi nel merito.

  • art. 940 c.c.

    La specificazione non è stata ritenuta invocabile né tempestivamente dedotta, e comunque non è applicabile a situazioni già regolate convenzionalmente tra le parti.

  • art. 228 c.p.c.

    La Corte ha escluso che le allegazioni della parte nel diverso giudizio potessero valere come confessione giudiziale imputabile all'ente, richiedendo che la confessione provenga dal soggetto processualmente legittimato.

  • art. 2909 c.c.

    La violazione del giudicato esterno è denunciabile in cassazione, ma occorre mettere il giudice di legittimità in condizione di verificare il contenuto del giudicato asseritamente violato.

  • art. 22 della L. 20 marzo 1865, n. 2248

    La Corte ha richiamato la presunzione di demanialità dell'area quale elemento confermativo della proprietà pubblica del comune.

  • art. 30, comma 2, della L. 26 giugno 1865, n. 2359

    Il provvedimento prefettizio del 1912 è stato evocato dalla ricorrente come decreto espropriativo, ma la Corte ha ritenuto il fatto non decisivo e comunque non riferibile a un acquisto in proprio della società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera la doppia conforme e, comunque, quando il fatto dedotto non è realmente decisivo o il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un titolo di acquisto della proprietà deve essere tempestiva e specifica; non può essere introdotta in modo incompatibile con la pregressa regolazione convenzionale del rapporto tra le parti.
  • L'usucapione non è configurabile con riferimento a un bene demaniale, né può fondarsi sulla mera detenzione del bene, occorrendo il possesso utile ad usucapionem.
  • Le risultanze di un diverso giudizio non assumono efficacia vincolante se non nei limiti del giudicato esterno, del quale deve essere allegato e riprodotto il contenuto essenziale per consentire il controllo di legittimità.
  • Le dichiarazioni rese da difensori in un diverso processo non equivalgono automaticamente a confessione giudiziale dell'ente rappresentato, se non provengono dal soggetto legittimato a impegnarlo sul piano processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossessoCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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