Sentenza del 06/07/2020 n. 13826 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Dogane quale atto di esecuzione di un titolo esecutivo austriaco (decisione della Dogana di Innsbruck) per dazi e IVA relativi a contrabbando di orologi. Il ricorrente contestava la propria estraneità ai fatti, l'invalidità del titolo austriaco (notificato in lingua tedesca senza traduzione e mai tradotto), la mancata notifica del titolo esecutivo datato 28/02/2007 e la prescrizione del credito. Sosteneva inoltre che la cartella fosse il primo atto impugnabile e che non potesse assumersi l'esecutività del titolo estero nel procedimento italiano.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha confermato che, ai sensi del Decreto Legislativo n.69/2003 (artt.5-6) e della consolidata giurisprudenza, il giudice nazionale può sindacare solo la regolarità formale degli atti della procedura di riscossione svolta in Italia; invece le questioni riguardanti l'esistenza, l'esecutività o l'ammontare del credito e le eventuali irregolarità di notifica del titolo estero appartengono alla giurisdizione e agli organi dello Stato che ha emesso il titolo (Austria). La doglianza sulla prescrizione è stata ritenuta inammissibile per novità e per essere, in sostanza, una contestazione dell'esistenza del credito che andava proposta nello Stato emittente. Sono state condannate le spese in favore dell'Agenzia delle Dogane (liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 69 del 2003
Art.5: i titoli esecutivi ricevuti dagli Stati membri hanno efficacia esecutiva diretta e sono equiparati ai ruoli nazionali; Art.6: le contestazioni relative all'esistenza o all'ammontare del credito devono essere proposte davanti all'organo competente dello Stato emittente, mentre le contestazioni sugli atti della procedura esecutiva devono essere proposte in base all'ordinamento interno dello Stato richiesto.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
La normativa processuale tributaria nazionale non è stata violata: il giudice italiano è limitato all'esame degli atti di riscossione svolti in Italia e non può sindacare l'esistenza o la validità del titolo estero.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
I titoli esecutivi stranieri, ove ricevuti e fatti valere ai sensi della normativa di assistenza, sono equiparati ai ruoli di riscossione previsti dal D.P.R. 602/1973.
Direttiva 76/308 (richiamata) e Direttiva 2001/44/CE
Il sistema di assistenza reciproca in materia di riscossione tra Stati membri ripartisce le competenze: lo Stato richiesto esegue secondo il proprio diritto le azioni di recupero, mentre questioni di merito sul titolo restano allo Stato richiedente.
Sentenza Corte di Giustizia C-233/08 (Milan Kyrian)
Conferma che la ripartizione di competenze implica che il credito e il titolo sono regolati dal diritto dello Stato membro originario e che il controllo sulla legittimità del titolo spetta in primo luogo all'autorità dello Stato che ha emesso il titolo.
Sentenza Corte di Giustizia C-34/17 (Eamonn Donnellan)
Ammette un'eccezione: in casi eccezionali, quando l'interessato non era a conoscenza della sanzione nello Stato emittente, lo Stato richiesto può, in casi gravi e provati, rifiutare l'assistenza al recupero. Tuttavia l'eccezione richiede prove rigorose e circostanze particolari.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana
Cass. n. 9671/2009; Cass. n. 8931/2018; Cass. n. 6925/2017; Cass. n. 19283/2014; Cass. n. 8206/2016
Costante orientamento secondo cui le contestazioni sul merito del credito estero devono essere svolte nello Stato emittente; la mancata deduzione preventiva di questioni (es. prescrizione) rende tali doglianze inammissibili in sede di cassazione se non risultano dalle pendenze di merito 'ex actis'.
Massime di principio
- Il giudice nazionale chiamato a decidere su una cartella italiana emessa per l'esecuzione di un titolo estero può esaminare solo la regolarità degli atti di riscossione svolti in Italia (ad es. corretta notificazione della cartella, modalità esecutive), non la validità sostanziale del titolo estero (esistenza del credito, ammontare, correttezza della notifica nel paese emittente).
- Le contestazioni relative all'esecutività, alla validità o alla notifica del titolo rilasciato nello Stato richiedente devono essere proposte davanti agli organi giurisdizionali di quello Stato; il contribuente dovrebbe dunque iniziare tempestivamente le impugnazioni nello Stato emittente e conservare la documentazione comprovante le contestazioni effettuate.
- Difetti di notifica o difformità linguistiche del titolo estero (es. mancata traduzione) di regola incidono sulla validità del titolo nel paese che lo ha emesso e non necessariamente impediscono l'esecuzione nello Stato richiesto salvo che non sussistano circostanze eccezionali provate (cfr. Donnellan).
- Per opporre eccezioni quali la prescrizione è necessario solleverle tempestivamente nel giudizio di merito e darne prova 'ex actis'; questioni nuove o non dedotte in precedenza possono essere dichiarate inammissibili in sede di cassazione.
- Se si ritiene che sussista una situazione eccezionale che giustifichi il rifiuto dell'assistenza (ad es. totale assenza di conoscenza del procedimento sanzionatorio nel paese emittente), è fondamentale raccogliere prove robuste e, se possibile, ottenere una decisione favorevole o un provvedimento dell'autorità emittente prima di far valere tale eccezione nello Stato richiesto.
- In ogni caso, quando si riceve una cartella basata su un titolo estero, è consigliabile: (a) verificare immediatamente lo stato delle notifiche e traduzioni del titolo estero; (b) attivare tempestivamente il ricorso/contestazione nello Stato emittente; (c) documentare ogni azione intrapresa e depositarla nel procedimento nazionale per poter opporre eventuali eccezioni procedurali.
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