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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38559/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Brindisi per il reato di traffico di stupefacenti (marijuana e cocaina). Il ricorrente ha dedotto: (1) mancanza di motivazione autonoma rispetto alla richiesta del P.M.; (2) violazione degli artt. 273 c.p.p. e 73 d.P.R. 309/1990 e vizio della motivazione con riferimento alla insufficiente gravità indiziaria — contestando specificamente tre episodi (22/9/2020: mancata prova della consegna e mancata audizione del presunto consegnatario Pesimena; 05/10/2020: dubbia identificazione dell'imputato da parte della P.G.; 12/09/2020: dalle captazioni non emergerebbe una cessione da parte dell'odierno ricorrente); (3) vizio cumulativo della motivazione circa la attualità e concretezza del pericolo di recidiva, rilevando il limitatissimo arco temporale (principalmente settembre 2020) delle condotte contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni salienti: il primo motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a confutare la valutazione del Tribunale circa l'autonomia motivazionale dell'ordinanza; il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché tende a una rilettura patologica del materiale delle captazioni e a contestazioni di fatto (identificazione, contenuti delle intercettazioni) non sindacabili in sede di legittimità senza un adeguato specifico inquadramento; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha valutato correttamente la gravità indiziaria anche in ragione dei gravissimi precedenti specifici dell'imputato e delle modalità ripetute e sistematiche delle condotte, nonché dei contatti mantenuti con il fratello già agli arresti domiciliari. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale

    Articoli citati (81, 110) richiamati in relazione alla configurazione delle responsabilità per concorso e cooperazione nel reato; utilizzati per inquadrare le imputazioni ma non oggetto diretto di censura sulla misura cautelare.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti indici di partecipazione dell'imputato al traffico di marijuana e cocaina, a supporto della misura cautelare.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato dal ricorrente per contestare presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque non sufficiente a dimostrare vizi tale da inficiare la motivazione sulla gravità indiziaria.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, commi 8 e 9

    Norme processuali emergenziali applicate al procedimento; il procedimento si è svolto ai sensi di queste disposizioni proceduralmente rilevanti per la trattazione del ricorso.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma di coordinamento procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti relativi alla comunicazione e trasmissione degli atti conformemente a tale disposizione.

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze che implicano una rivalutazione del materiale probatorio, come la rilettura delle intercettazioni o questioni di fatto (es. identificazione per voce), sono spesso inammissibili se non formulate con specificità e basi giuridiche precise.
  • Per contestare la motivazione di una misura cautelare è necessario dimostrare in modo puntuale e motivato l'insussistenza dei presupposti (gravità indiziaria, necessità e proporzionalità della misura); critiche generiche alla motivazione vengono respinte.
  • Le censure sulle modalità di acquisizione o sul contenuto delle captazioni devono indicare vizi processuali o errori logico-giuridici rilevanti e non limitarsi a mera reinterpretazione degli elementi di prova.
  • La valutazione del pericolo di recidiva può fondarsi anche su precedenti penali specifici e su elementi di continuità e sistematicità dell'attività illecita; il tempo limitato delle condotte non è di per sé decisivo se esistono elementi che indicano persistenza o pericolosità.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare, è strategico focalizzarsi su censure formali e giuridiche (difetto di motivazione specifica, violazioni procedurali, mancanza di autonomo accertamento rispetto alla richiesta del P.M.) piuttosto che su semplici deduzioni alternative dei fatti.

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