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Sentenza

Sentenza n. 4739/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 973/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.07.2025.

Giustizia amministrativa202600605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 973/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per l’anno scolastico 2023/2024, per complessivi 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 luglio 2025 e attestata come passata in giudicato. Il titolo condannava il Ministero a corrispondere, per l’anno scolastico 2023/2024, 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Dedotta la mancata soddisfazione del credito, la ricorrente ha chiesto di ordinare il pagamento, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condannare il Ministero alle spese. Il Ministero si è costituito depositando una nota riepilogativa della vicenda, senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che il credito era documentato da un titolo munito di efficacia di giudicato e che l’inadempimento non era stato adeguatamente contestato. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, deducendo gli eventuali importi già versati. Ha precisato che l’importo indicato dalla ricorrente e i conteggi degli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi, quanto a misura e decorrenza, devono essere verificati in base al titolo e alla legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni era già decorso. Per il caso di inutile decorso del termine di adempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l’incarico nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La tutela in ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato che riconosce un credito pecuniario, quando la pretesa risulti documentata e l’amministrazione non abbia adempiuto.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.

    Nel giudizio di ottemperanza l’importo degli interessi richiesti dal creditore non vincola l’amministrazione in via definitiva; misura e decorrenza devono essere determinate secondo il titolo e le disposizioni civilistiche e legislative applicabili.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni interessate; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 93 c.p.c.

    con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Il TAR ha regolato le spese del giudizio e disposto la distrazione in favore dei difensori antistatari facendo applicazione delle disposizioni processuali richiamate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice assicura il soddisfacimento del diritto riconosciuto dal titolo, senza costituire nuovamente il credito: la sua esatta consistenza dipende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • La quantificazione proposta dal creditore, compresi i conteggi degli interessi legali e di mora, non vincola definitivamente l’amministrazione; capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati in base al titolo e alla legge.
  • Quando sia accertata l’inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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