Cassazione Penale, Ordinanza n. 22701/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Il ricorso articolava due censure: la prima denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla sufficienza del compendio indiziario, ma la doglianza riproponeva questioni di fatto già esaminate e respinte in appello, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove; la seconda contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il bene sottratto avesse valore minimo. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e il secondo manifestamente infondato, osservando che il tablet sottratto non integra un danno di valore lievissimo o pressoché irrisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo si risolveva in censure di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estranea ai poteri della Corte di cassazione. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., perché il bene oggetto di sottrazione, un tablet, non poteva essere considerato di valore economico pressoché irrisorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
speciale tenuità del danno
L'attenuante è riconoscibile solo quando il danno sia lievissimo, cioè di valore economico pressoché irrisorio; non ricorre quando l'oggetto del furto ha un apprezzabile valore economico.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di appello.
- Le censure che riproducono pedissequamente doglianze già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito sono inammissibili quando mirano solo a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia lievissimo, ossia sostanzialmente irrisorio; un bene sottratto avente valore economico apprezzabile esclude la configurabilità dell'attenuante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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