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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15257/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con un unico atto due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di truffa, contestando: 1) la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità; 2) la sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima. La Corte di cassazione rileva che tali censure sono generiche e non specifiche, perché riproducono profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta immune dai denunciati vizi, valorizzando la ricostruzione della trattativa e della vendita, l'intento truffaldino, le operazioni a distanza, l'uso di un falso nominativo e la spendita di false competenze per ingannare la vittima.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato quale titolo di reato contestato; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ritenendo inammissibili le doglianze sulla responsabilità e sull'aggravante.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre, in modo generico, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Il travisamento della prova e il vizio di motivazione non possono essere dedotti in modo meramente assertivo o riproduttivo, ma richiedono specifiche critiche alla tenuta logica e giuridica della decisione di merito.
  • Quando la sentenza di merito dia conto in modo coerente degli elementi fattuali da cui desume l'intento fraudolento, l'uso di accorgimenti ingannevoli e le modalità della condotta, la Corte di cassazione non può rivalutare il fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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