Ordinanza n. 441/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) - dell'ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2025 (prot. n. 72545 del 30 ottobre 2025), notificata alla ricorrente in data 30 ottobre 2025, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nola ha ingiunto alla ricorrente la demolizione, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, delle opere di cui al permesso di costruire n. 42/2018 e alla successiva SCIA in variante n. 190/2019 (prot. n. 25783 del 26 giugno 2019), annullati in autotutela con determina dirigenziale n. 809 del 29 aprile 2024; b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a opere assentite da un permesso di costruire e da una SCIA in variante successivamente annullati in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 29 del 27 ottobre 2025, fondata sull'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 42/2018 e della SCIA in variante n. 190/2019. L'atto presupposto era già oggetto di distinti giudizi, definiti in primo grado con sentenze di rigetto successivamente appellate dinanzi al Consiglio di Stato. Il giudice d'appello ha sospeso l'efficacia delle sentenze e accolto le domande cautelari, ritenendo necessario un approfondimento nel merito delle censure contro l'annullamento in autotutela. Nel presente giudizio è stata quindi dedotta, in sede cautelare, l'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione, in ragione della persistente pendenza della controversia sull'atto presupposto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Ha rilevato che la legittimità dell'annullamento in autotutela dei titoli edilizi, presupposto dell'ordine di demolizione, è ancora sub iudice e che il Consiglio di Stato ne ha sospeso gli effetti cautelari, disponendo un approfondimento delle censure nel merito. In attesa della decisione d'appello sull'atto presupposto, i cui effetti possono riverberarsi sulla posizione della ricorrente, il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, anche in considerazione della natura demolitoria del provvedimento. La sospensione è stata concessa senza una decisione definitiva sulla fondatezza del ricorso; il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma costituisce il fondamento dell'ordinanza comunale di demolizione impugnata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, in presenza del periculum in mora e della pendenza della controversia sull'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando un'ordinanza di demolizione si fonda su un precedente annullamento in autotutela del titolo edilizio e la legittimità di tale atto presupposto è ancora sub iudice, la pendenza del giudizio sull'atto presupposto può giustificare la sospensione cautelare dell'ordine demolitorio, soprattutto se il giudice d'appello ne ha già sospeso l'efficacia e ha ritenuto necessaria una più approfondita valutazione delle censure.
- La natura demolitoria dell'ordinanza di ripristino può integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare, in ragione dell'incidenza potenzialmente irreversibile dell'esecuzione sulla sfera giuridica del destinatario.
- La sospensione cautelare dell'atto presupposto può produrre effetti riflessi anche sul provvedimento consequenziale fondato su di esso, rendendo cautelarmente opportuna la sospensione dell'atto consequenziale nelle more della decisione sulla legittimità dell'atto presupposto.
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