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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31809/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente era già destinatario di un precedente Daspo. Con un nuovo provvedimento, il Questore gli aveva vietato per ulteriori un anno e sei mesi l'accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione europea ove si disputano incontri di calcio, imponendogli inoltre di presentarsi due volte presso la Questura in occasione delle partite della squadra indicata nel provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari aveva convalidato la misura. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che la convalida era intervenuta prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, termine posto a garanzia del contraddittorio cartolare e del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato l'assoluta carenza e apparenza della motivazione, rilevando che il giudice aveva utilizzato una motivazione stereotipata e non aveva esaminato la memoria difensiva né un decreto di archiviazione relativo al procedimento penale posto a fondamento dell'aggravamento del Daspo, nel quale il pubblico ministero aveva ritenuto non integrata la condotta di violazione del precedente provvedimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo. Sebbene la convalida fosse stata emessa prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, il destinatario aveva comunque esercitato le proprie facoltà difensive mediante il deposito di una memoria; pertanto, la mera inosservanza del termine, avente funzione sostanziale, non aveva prodotto nullità in concreto. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo apparente la motivazione dell'ordinanza, costituita da un modello prestampato privo di riferimenti al caso concreto e alle deduzioni difensive. Il giudice della convalida deve verificare concretamente tutti i presupposti della misura, inclusi necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata, e deve valutare le deduzioni difensive pertinenti e rilevanti, spiegando perché eventualmente non siano accoglibili. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione; nelle more, è stata disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore.

Norme richiamate

  • art. 6 legge n. 401/1989

    Disciplina il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia; la convalida giudiziale deve verificare concretamente tutti i presupposti legittimanti la misura preventiva e la congruità della sua durata.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione delle garanzie difensive connesse al termine per il contraddittorio cartolare può determinare una nullità generale a regime intermedio; tuttavia, se il destinatario ha comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del termine non invalida la convalida.

Massime di principio

  • La convalida del provvedimento del Questore che impone, nell'ambito del Daspo, l'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia non può intervenire prima della scadenza del termine di 48 ore riconosciuto al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; tuttavia, quando il destinatario abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la sola inosservanza del termine non è sufficiente a invalidare la convalida.
  • Il giudice della convalida deve svolgere un controllo effettivo e non meramente formale sull'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, sulla pericolosità concreta e attuale del destinatario, sull'attribuibilità delle condotte e sulla loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge, nonché sulla congruità della durata della misura.
  • La garanzia del contraddittorio cartolare è effettiva solo se il giudice esamina le deduzioni difensive pertinenti e rilevanti e spiega, anche sinteticamente, le ragioni per cui eventualmente non le ritenga meritevoli di accoglimento.
  • È apparente e illegittima la motivazione dell'ordinanza di convalida del Daspo costituita da un modello prestampato, privo di riferimenti al caso concreto e alle memorie difensive depositate.
  • L'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida impone al giudice del rinvio di riesaminare la memoria difensiva pretermessa e di motivare sulla sussistenza di tutti i presupposti della misura; nelle more della nuova valutazione, l'efficacia del provvedimento del Questore deve essere sospesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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