Sentenza del 28/02/2017 n. 5080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva escluso l'applicazione della disciplina sulle società non operative o "di comodo" prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Con il primo motivo ha sostenuto che la mancata stipula di nuovi contratti di noleggio della fresa escavatrice dipendesse da una scelta imprenditoriale soggettiva e non da una situazione oggettiva idonea a impedire il conseguimento dei ricavi minimi presunti. Con il secondo motivo ha denunciato l'insufficienza della motivazione della CTR circa il mancato accordo economico per il noleggio del macchinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'impossibilità di conseguire i ricavi minimi deve essere valutata anche in senso economico, considerando le effettive condizioni del mercato. La società aveva dimostrato che operava in un mercato altamente specializzato, che aveva tentato senza successo di stipulare nuovi contratti e che l'unico bene strumentale non poteva essere utilizzato proficuamente a condizioni economicamente sostenibili. Tali circostanze costituivano una situazione oggettiva, specifica e non contingente, indipendente dalla volontà della società, idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali più gravi e non consente di contestare una semplice insufficienza argomentativa. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 13.000 oltre spese forfetarie del 15%.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis
In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo [...] la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
La disciplina delle società di comodo può essere disapplicata quando il contribuente dimostra situazioni oggettive, specifiche, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo presunto. L'impossibilità non deve essere assoluta, ma può consistere in un'impossibilità economica valutata alla luce delle concrete condizioni del mercato.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 15, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248
Ha modificato la disciplina delle società non operative, rafforzando il meccanismo presuntivo basato sul rapporto tra valore dei beni patrimoniali e ricavi o redditi minimi, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8
Costituisce il riferimento procedurale per chiedere la disapplicazione delle norme antielusive quando ricorrono circostanze oggettive che impediscono il conseguimento dei risultati economici presunti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134
In cassazione non è più sufficiente lamentare l'insufficienza della motivazione; sono censurabili soltanto anomalie motivazionali gravi, come la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione obiettivamente incomprensibile.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014
Ha chiarito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al cosiddetto minimo costituzionale e non consente alla Corte di cassazione di rivalutare il merito o le risultanze probatorie.
Massime di principio
- La presunzione di non operatività derivante dal mancato raggiungimento dei ricavi minimi può essere superata dimostrando, con documentazione concreta, che il mancato conseguimento dei ricavi dipendeva da condizioni oggettive, specifiche e non temporanee, estranee alla volontà del contribuente.
- L'impossibilità di produrre il reddito minimo non deve necessariamente derivare da una forza maggiore assoluta: può essere sufficiente un'impossibilità economica, come l'assenza di una domanda adeguata o l'impossibilità di concludere contratti a condizioni economicamente sostenibili.
- La prova deve riguardare la concreta situazione dell'impresa e deve evidenziare i tentativi effettuati per operare sul mercato, le caratteristiche dei beni e del settore, le trattative fallite e le ragioni economiche del mancato accordo.
- La mera scelta imprenditoriale di non utilizzare un bene o di non accettare offerte non convenienti, se non adeguatamente documentata, potrebbe non essere sufficiente; diventa rilevante quando dimostra l'oggettiva impossibilità di utilizzare il bene in modo profittevole.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o contestare soltanto l'insufficienza della motivazione del giudice di merito; occorre indicare una grave anomalia motivazionale riconducibile alla violazione del minimo costituzionale.
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