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Sentenza

Sentenza n. 3663/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2022/2024, depositata il 17.04.2024

Giustizia amministrativa202504463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato di mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per euro 500,00 annui

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2022/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per complessivi euro 500,00 annui in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato adempimento dell'obbligo posto dal titolo giudiziale. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza civile, distratte in favore del difensore. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza né l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione, mentre dagli atti risultava che non erano stati effettuati neppure pagamenti parziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse adempiuto, neppure parzialmente. Il credito non risultava contestato nell'an e nel quantum. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta dalla ricorrente, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese della sentenza civile non sono state incluse nell'ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve decorrere il termine dilatorio previsto dalla norma; nel caso concreto tale termine era decorso, consentendo l'accertamento dell'inottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata implicitamente dalla proposizione e dalla decisione del giudizio di ottemperanza, con accertamento dell'inottemperanza e nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato, della rituale notificazione del titolo e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di verificare l'inadempimento dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione, costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'an né il quantum del credito e non dimostra l'avvenuto adempimento, neppure parziale, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine qualora persista l'inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta con facoltà di delega a dirigenti o funzionari appartenenti al medesimo ufficio, ponendo gli adempimenti e le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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