Cassazione Civile, Ordinanza n. 03325/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione bonaria della controversia e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Conseguentemente ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ritenuto ormai privo di attualità per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti, e ha disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava la liquidazione, da parte della Corte d'appello, delle indennità dovute in relazione all'espropriazione di alcune aree appartenenti a un più ampio compendio di proprietà privata, da destinarsi al completamento di un asse viario. La società proprietaria aveva proposto ricorso principale per cassazione contro l'ordinanza di liquidazione, mentre l'ente pubblico aveva proposto ricorso incidentale. Prima della decisione, entrambe le parti hanno comunicato di avere raggiunto un componimento bonario della lite e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono bonariamente la controversia in pendenza del giudizio di cassazione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L'intervenuto componimento della lite rende privo di attualità il provvedimento impugnato e giustifica la cassazione senza rinvio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio in presenza di accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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