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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07234/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per guida in stato d'ebbrezza (art.186 C.d.S.). Quattro censure principali: 1) errore nel calcolo della prescrizione (contestata applicazione della sospensione ex l. n.103/2017 e computo del termine massimo); 2) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla regolarità e utilizzabilità della misurazione etilometrica (presunta mancanza/irregolarità del certificato di omologazione dell'etilometro utilizzato); 3) omessa o insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis (dinamica dell'incidente e collegamento causale con la condotta dell'imputato); 4) vizio di motivazione nel diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e, in parte, inammissibile. In sintesi: la condanna (pena di 6 mesi di arresto e ammenda di €1.500, revoca della patente, confisca del mezzo e concessione della sospensione condizionale) è stata confermata. Sulla prescrizione la Corte ha aderito all'applicabilità del regime della l. n.103/2017 per i reati commessi il 15/08/2019, con conseguente sospensione dei termini tra deposito della sentenza di primo grado e pronuncia in appello, per cui la prescrizione non era maturata. Sul profilo dell'etilometro la Corte ha ritenuto la diversa sigla di omologazione (00308 BET vs 00308 ET) mera irregolarità formale originata da voltura amministrativa e non idonea a inficiare l'attendibilità della misurazione; inoltre è stato richiamato il principio secondo cui l'onere probatorio dell'omologazione sussiste solo se la difesa allega specifici elementi di contestazione. Sull'aggravante ex comma 2-bis la Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito che ha ritenuto la collisione con veicolo parcheggiato e il ribaltamento del mezzo collegati alla condotta dell'imputato, integrando la causa aggravante. Infine la causa di non punibilità ex art.131-bis è stata esclusa: la gravità della condotta, l'elevato tasso alcolico e il sinistro con ribaltamento non consentivano di qualificare l'offesa come di particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art.186 Codice della Strada

    comma 1, lett. c) e comma 2-bis

    Norma applicata per la contestazione della guida in stato di ebbrezza e per l'aggravante (2-bis) quando dall'alterazione psicofisica derivi una situazione di pericolo/incidentale; la Corte ha ritenuto provato il nesso causale tra stato di ebbrezza e incidente

  • art.131-bis Codice Penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; va valutata congiuntamente sulle modalità della condotta, l'esiguità del danno/pericolo e il grado di colpevolezza; qui esclusa per la non esiguità del pericolo/danno

  • legge 23 giugno 2017 n.103 (c.d. legge Orlando) e art.159 cod. pen.

    Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione nei termini indicati (tra deposito sentenza di primo grado e pronuncia del grado successivo, fino a 1 anno e 6 mesi). Per reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 si applica questo regime; la Corte ha confermato l'applicazione al caso di specie

  • art.161-bis Codice Penale e legge 27 settembre 2021 n.134

    Riforma che ha poi modificato il regime della prescrizione per reati successivi alla riforma; citata per inquadrare la disciplina applicabile in relazione alla data del fatto

  • D.P.R. 16 novembre 1992 n.495, art.379 (Regolamento di esecuzione C.d.S.)

    Prevede obblighi di omologazione e verifiche periodiche per gli etilometri; la giurisprudenza richiede che il PM provi l'omologazione solo se la difesa solleva contestazioni specifiche circa la mancata verifica

  • art.192 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

    Richiamato in relazione agli adempimenti amministrativi di voltura dell'omologazione e alla loro incidenza sulla validità della certificazione; nella vicenda la voltura spiegava la differenza di sigla senza rendere invalida l'omologazione

  • art.544 Codice di Procedura Penale

    Riferito ai termini per il deposito della sentenza e della motivazione, utili per il calcolo della sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando

  • art.238-bis Codice di Procedura Penale

    Men'sione dell'efficacia probatoria: la misura riguarda le sentenze penali; decisioni amministrative o civili (es. sentenza del Giudice di pace) non hanno la stessa efficacia vincolante nel processo penale e sono valutabili liberamente

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione occorre applicare la disciplina vigente alla data del fatto: per reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 si applicano le sospensioni introdotte dalla l. n.103/2017 (art.159 cod. pen.).
  • In caso di doppia conforme (sentenza di primo e secondo grado che si integrano), la Cassazione valuta congiuntamente le motivazioni dei due gradi, che si completano a vicenda.
  • La contestazione dell'affidabilità dell'etilometro richiede allegazioni precise e pertinenti da parte della difesa; solo allora grava sul pubblico ministero l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche. Differenze formali (es. cambio di codice per voltura amministrativa) non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle misurazioni.
  • L'aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis, ha un campo applicativo ampio: include situazioni che escono dalla normale marcia e pongono pericolo per l'incolumità, anche senza danni gravi o coinvolgimento di terzi; è sufficiente il nesso causale tra condotta e situazione di pericolo.
  • La causa di non punibilità ex art.131-bis richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, entità del danno/pericolo e grado di colpevolezza; la presenza di un elevato tasso alcolemico e di un sinistro che dimostra incapacità di controllo del mezzo rendono difficilissima l'applicazione della causa.
  • Sentenze civili o decisioni amministrative (es. Giudice di pace in opposizione a verbale) non hanno efficacia vincolante nel processo penale e costituiscono elementi di prova valutabili liberamente dal giudice penale.

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