Regolamento (UE) 2019/499
Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina transitoria per evitare l’interruzione delle attività di mobilità Erasmus+ già avviate e ancora in corso al momento del recesso del Regno Unito dall’Unione. A tal fine, mantiene l’ammissibilità al finanziamento delle attività interessate e tratta il Regno Unito, per l’attuazione delle pertinenti norme di Erasmus+, come se fosse uno Stato membro, con alcune eccezioni. Il testo disciplina inoltre i controlli e le revisioni contabili e prevede l’applicazione automatica salvo entrata in vigore di un accordo di recesso.
Disposizioni transitorie per consentire la prosecuzione delle attività di mobilità Erasmus+ in corso che coinvolgono il Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che si svolgono nel Regno Unito o coinvolgono enti o partecipanti del Regno Unito, purché siano iniziate non oltre la data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito. Riguarda quindi beneficiari, partecipanti, enti e autorità coinvolti nell’attuazione di Erasmus+ nel contesto del recesso britannico. Non si applica se, entro la data di decorrenza prevista, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Regolamento (UE) 2019/499: continuità delle attività Erasmus+ in corso con il Regno Unito
Il regolamento è adottato in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e mira a evitare l’interruzione delle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento già avviate nell’ambito di Erasmus+. La finalità è strettamente transitoria: preservare gli impegni giuridici esistenti e garantire la continuità amministrativa e finanziaria delle attività in corso.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il recesso del Regno Unito interviene nel periodo di programmazione 2014-2020 di Erasmus+, programma istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013. Dal momento in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, quest’ultimo non è più un paese del programma ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Erasmus+, con il rischio di interrompere attività già iniziate; per questo il regolamento introduce una disciplina speciale limitata alle mobilità in corso.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’intervento alle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che:
- hanno luogo nel Regno Unito; oppure
- coinvolgono enti o partecipanti del Regno Unito;
- siano iniziate non oltre la data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.
La disciplina non riguarda nuove attività avviate dopo tale data, ma solo quelle già in corso al momento del recesso.
Ammissibilità e continuità normativa
L’articolo 2 stabilisce che le attività rientranti nell’ambito di applicazione continuano a essere ammissibili al finanziamento. Per rendere operativa la prosecuzione, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro ai fini dell’applicazione del regolamento Erasmus+ e dei relativi atti di esecuzione necessari, salvo deroga espressa contenuta nel regolamento stesso.
È però prevista una limitazione istituzionale importante: i rappresentanti del Regno Unito non partecipano al comitato di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013.
Controlli e revisioni contabili
L’articolo 3 disciplina i controlli e le revisioni contabili. La Commissione e le autorità del Regno Unito devono concordare le modalità di svolgimento di tali verifiche, che devono coprire:
- l’intera durata delle attività di mobilità;
- il relativo follow-up.
Il regolamento attribuisce rilievo specifico alla possibilità effettiva di controllo: se i controlli e le revisioni necessari non possono essere effettuati nel Regno Unito, ciò costituisce una grave mancanza nell’adempimento degli obblighi principali relativi all’attuazione degli impegni giuridici esistenti tra la Commissione e l’agenzia nazionale del Regno Unito.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, in base all’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Il regolamento è però escluso qualora, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rapporto con il regolamento Erasmus+
Il testo opera come norma speciale e transitoria rispetto al regolamento (UE) n. 1288/2013. Non modifica in via generale il programma Erasmus+, ma ne consente l’applicazione limitatamente alle attività di mobilità già avviate che coinvolgono il Regno Unito, assicurando la continuità del finanziamento e dell’esecuzione amministrativa nel periodo immediatamente successivo al recesso.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Il regolamento stabilisce norme per il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013, svolte nel Regno Unito o con enti/partecipanti del Regno Unito, a condizione che siano iniziate al più tardi alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.
Ammissibilità al finanziamento
Le attività rientranti nell’ambito di applicazione restano ammissibili al finanziamento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento Erasmus+ e dei relativi atti di esecuzione necessari a dare attuazione a tale continuità, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro, salvo quanto previsto dal regolamento stesso. I rappresentanti del Regno Unito non partecipano al comitato di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013.
Controlli e revisioni contabili
Le modalità dei controlli e delle revisioni contabili delle attività interessate sono concordate tra la Commissione e le autorità del Regno Unito e devono coprire l’intera durata delle attività e il relativo follow-up. L’impossibilità di effettuare i controlli e le revisioni necessari nel Regno Unito è qualificata come grave mancanza nell’adempimento degli obblighi principali relativi all’attuazione degli impegni giuridici tra la Commissione e l’agenzia nazionale del Regno Unito.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se, entro tale data, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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