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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/499

Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione

Normativa europea32019R0499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una disciplina transitoria per evitare l’interruzione delle attività di mobilità Erasmus+ già avviate e ancora in corso al momento del recesso del Regno Unito dall’Unione. A tal fine, mantiene l’ammissibilità al finanziamento delle attività interessate e tratta il Regno Unito, per l’attuazione delle pertinenti norme di Erasmus+, come se fosse uno Stato membro, con alcune eccezioni. Il testo disciplina inoltre i controlli e le revisioni contabili e prevede l’applicazione automatica salvo entrata in vigore di un accordo di recesso.

Disposizioni transitorie per consentire la prosecuzione delle attività di mobilità Erasmus+ in corso che coinvolgono il Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che si svolgono nel Regno Unito o coinvolgono enti o partecipanti del Regno Unito, purché siano iniziate non oltre la data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito. Riguarda quindi beneficiari, partecipanti, enti e autorità coinvolti nell’attuazione di Erasmus+ nel contesto del recesso britannico. Non si applica se, entro la data di decorrenza prevista, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Regolamento (UE) 2019/499: continuità delle attività Erasmus+ in corso con il Regno Unito

Il regolamento è adottato in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e mira a evitare l’interruzione delle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento già avviate nell’ambito di Erasmus+. La finalità è strettamente transitoria: preservare gli impegni giuridici esistenti e garantire la continuità amministrativa e finanziaria delle attività in corso.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il recesso del Regno Unito interviene nel periodo di programmazione 2014-2020 di Erasmus+, programma istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013. Dal momento in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, quest’ultimo non è più un paese del programma ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Erasmus+, con il rischio di interrompere attività già iniziate; per questo il regolamento introduce una disciplina speciale limitata alle mobilità in corso.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’intervento alle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che:

  • hanno luogo nel Regno Unito; oppure
  • coinvolgono enti o partecipanti del Regno Unito;
  • siano iniziate non oltre la data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.

La disciplina non riguarda nuove attività avviate dopo tale data, ma solo quelle già in corso al momento del recesso.

Ammissibilità e continuità normativa

L’articolo 2 stabilisce che le attività rientranti nell’ambito di applicazione continuano a essere ammissibili al finanziamento. Per rendere operativa la prosecuzione, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro ai fini dell’applicazione del regolamento Erasmus+ e dei relativi atti di esecuzione necessari, salvo deroga espressa contenuta nel regolamento stesso.

È però prevista una limitazione istituzionale importante: i rappresentanti del Regno Unito non partecipano al comitato di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013.

Controlli e revisioni contabili

L’articolo 3 disciplina i controlli e le revisioni contabili. La Commissione e le autorità del Regno Unito devono concordare le modalità di svolgimento di tali verifiche, che devono coprire:

  • l’intera durata delle attività di mobilità;
  • il relativo follow-up.

Il regolamento attribuisce rilievo specifico alla possibilità effettiva di controllo: se i controlli e le revisioni necessari non possono essere effettuati nel Regno Unito, ciò costituisce una grave mancanza nell’adempimento degli obblighi principali relativi all’attuazione degli impegni giuridici esistenti tra la Commissione e l’agenzia nazionale del Regno Unito.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, in base all’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Il regolamento è però escluso qualora, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Rapporto con il regolamento Erasmus+

Il testo opera come norma speciale e transitoria rispetto al regolamento (UE) n. 1288/2013. Non modifica in via generale il programma Erasmus+, ma ne consente l’applicazione limitatamente alle attività di mobilità già avviate che coinvolgono il Regno Unito, assicurando la continuità del finanziamento e dell’esecuzione amministrativa nel periodo immediatamente successivo al recesso.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce norme per il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013, svolte nel Regno Unito o con enti/partecipanti del Regno Unito, a condizione che siano iniziate al più tardi alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.

Ammissibilità al finanziamento

Le attività rientranti nell’ambito di applicazione restano ammissibili al finanziamento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento Erasmus+ e dei relativi atti di esecuzione necessari a dare attuazione a tale continuità, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro, salvo quanto previsto dal regolamento stesso. I rappresentanti del Regno Unito non partecipano al comitato di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013.

Controlli e revisioni contabili

Le modalità dei controlli e delle revisioni contabili delle attività interessate sono concordate tra la Commissione e le autorità del Regno Unito e devono coprire l’intera durata delle attività e il relativo follow-up. L’impossibilità di effettuare i controlli e le revisioni necessari nel Regno Unito è qualificata come grave mancanza nell’adempimento degli obblighi principali relativi all’attuazione degli impegni giuridici tra la Commissione e l’agenzia nazionale del Regno Unito.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se, entro tale data, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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