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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensiva, dell’ingiunzione del Comune di Rimini del 3.02.2025 (Prot. 0539760/2025; Rif. pratica n. 1361/2008), notificata alla società ricorrente in data 13.02.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di €uro 112.949,53 “per mancato pagamento monetizzazione parcheggi ed interessi legali: comunicazione di TITOLO ESECUTIVO idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (art 1, comma 792, Legge n. 160/2019); per l’accertamento della prescrizione e conseguente non debenza della suddetta somma di €uro 112.949,53 richiesta dall’Amministrazione con l’ingiunzione impugnata.

Giustizia amministrativa202500390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione comunale di pagamento di euro 112.949,53 per mancata monetizzazione dello standard a parcheggio pubblico e interessi legali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ingiunzione con cui il Comune ha richiesto il pagamento della monetizzazione dello standard a parcheggio pubblico prevista dal permesso di costruire del 2008, deducendo l'intervenuta prescrizione decennale del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. e chiedendo l'accertamento della non debenza della somma. Il Comune ha sostenuto, in via principale, l'imprescrittibilità del credito, ritenendolo elemento costitutivo del permesso di costruire e funzionale alla tutela dell'interesse collettivo all'urbanizzazione; in subordine, ha invocato la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, primo comma, n. 8, c.c., assumendo che la società avesse dolosamente occultato il debito mediante la dichiarazione, allegata alla domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità del 2 ottobre 2013, attestante l'avvenuto pagamento della monetizzazione. Non erano contestati né l'ammontare della somma né il mancato pagamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che il credito relativo alla monetizzazione fosse imprescrittibile: ai sensi dell'art. 2934 c.c., l'imprescrittibilità costituisce un'eccezione riferita ai diritti qualificati come tali dalla legge o ai diritti indisponibili, mentre il credito per monetizzazione è un credito pecuniario soggetto all'ordinario termine decennale. Il Collegio ha inoltre ritenuto applicabili i principi dell'Adunanza plenaria n. 12/2018 secondo cui il rapporto tra amministrazione e privato costruttore ha natura di rapporto obbligatorio paritetico. Tuttavia, ha accolto la tesi subordinata del Comune relativa alla sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito. La dichiarazione non veritiera non costituiva una mera omissione informativa, ma era stata resa dal tecnico incaricato dalla società, che era anche socio, per conto e nell'interesse della stessa; il dichiarante conosceva il mancato pagamento e la dichiarazione, provenendo da un soggetto professionalmente incaricato di asseverare fatti in ambito edilizio, era idonea a trarre in inganno l'amministrazione. Pertanto, il credito non era prescritto. Le spese sono state integralmente compensate, ad eccezione del contributo unificato, posto definitivamente a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22 L.R. Emilia-Romagna n. 31/2002

    Il silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità è stato richiamato come silenzio-assenso; tale profilo non è stato oggetto della decisione sulla prescrizione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglimento in appello ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito

    La misura cautelare d'appello è stata disposta esclusivamente per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 2934 c.c.

    I crediti imprescrittibili costituiscono un’eccezione e sono quelli così qualificati dalla legge o che hanno a oggetto diritti indisponibili

    Il credito per monetizzazione non è imprescrittibile perché non è qualificato come tale dalla legge e non riguarda un diritto indisponibile.

  • art. 2941, primo comma, n. 8, c.c.

    dolosamente occultato l’esistenza del debito

    La prescrizione è sospesa quando il debitore occulta dolosamente il debito; la fattispecie ricorre quando una dichiarazione non veritiera resa per conto e nell'interesse della società è idonea a trarre in inganno l'amministrazione.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito comunale è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Il credito dell'amministrazione per la monetizzazione di standard urbanistici, in quanto credito pecuniario derivante dal rapporto con il privato costruttore, è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione e non è imprescrittibile, salvo una specifica previsione legislativa o la riferibilità a un diritto indisponibile.
  • Il rapporto tra amministrazione e privato costruttore relativo al pagamento della monetizzazione degli standard urbanistici ha natura di rapporto obbligatorio paritetico, con conseguente applicazione delle regole civilistiche sulla prescrizione.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito può operare quando il debitore, tramite un tecnico incaricato che agisca per suo conto e nel suo interesse, presenti all'amministrazione una dichiarazione non veritiera sull'avvenuto pagamento, se tale dichiarazione è concretamente idonea a trarre in inganno l'amministrazione.
  • La qualità del dichiarante quale tecnico professionalmente incaricato di asseverare fatti in ambito edilizio e, unitamente, socio della società debitrice costituisce elemento rilevante per imputare alla società la conoscenza del mancato pagamento e qualificare la dichiarazione come occultamento doloso del debito.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

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