Sentenza n. 6430/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. G11711 del 15 settembre 2025, pubblicata sul BURL n. 78 del 23 settembre 2025, concernente "Avviso Pubblico per la concessione contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali (con esclusione dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Roma Capitale e dei Municipi di Roma) ai sensi della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 749 del 3 ottobre 2024, approvato con la Determinazione n. G01036 del 28 gennaio 2025, rettificato con Determinazione n. G01577 del 7 febbraio 2025, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2025. Presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e dei relativi verbali. Approvazione della graduatoria", inclusi gli elenchi e le graduatorie allegati; - della nota della Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture prot. n. 1053982 del 27 ottobre 2025 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresa la determinazione dirigenziale n. G13101 del 10 ottobre 2025 con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria Tipologia 2 e di cofinanziare il comune classificatosi alla posizione n. 28.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria regionale per la concessione di contributi destinati a opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, nella parte in cui il Comune ricorrente era collocato al 36° posto senza finanziamento, nonché il diniego di rettifica del punteggio e il successivo scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente, partecipante alla Tipologia 2 dell'avviso regionale per contributi pubblici, contestava l'attribuzione di soli 5 punti per la voce relativa ai vincoli sull'immobile, anziché 10, deducendo di avere prodotto un'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 42/2004. L'autorizzazione era stata rilasciata per un precedente progetto riguardante il medesimo edificio, ma secondo il Comune concerneva lavorazioni sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto della domanda presentata per il nuovo avviso, salvo un intervento al quale aveva rinunciato. Il Comune sosteneva, inoltre, che il riconoscimento del progetto come esecutivo fosse incompatibile con l'attribuzione del punteggio relativo a un immobile privo di nulla-osta, deducendo violazione dell'avviso, degli artt. 41 e 42 d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e 40 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà. Con ulteriori motivi lamentava il travisamento dei fatti e la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 117 Cost., sostenendo che la Regione avrebbe dovuto recepire la successiva nota della Soprintendenza del 29 settembre 2025, attestante la validità dell'autorizzazione anche per il progetto presentato. Deduceva infine violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 6 l. n. 241/1990 e dell'art. 10, comma 3, dell'avviso, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto chiedere integrazioni o rettifiche in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, oltre a lamentare disparità di trattamento. La Regione contestava che l'autorizzazione prodotta fosse riferibile al progetto oggetto dell'avviso, evidenziando la diversità dell'oggetto, delle finalità, del quadro economico, delle fonti di finanziamento e delle lavorazioni autorizzate, nonché la previsione secondo cui ogni variante avrebbe richiesto una nuova autorizzazione. Sosteneva inoltre che la nota successiva della Soprintendenza fosse tardiva e generica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha considerato non decisiva la contestazione relativa alla qualificazione del progetto come esecutivo anziché di fattibilità, rilevando che tale qualificazione avrebbe potuto costituire un errore dell'amministrazione, ma che ciò non avrebbe comunque determinato l'accoglimento della domanda. La ratio decisiva è stata individuata nella necessità, nelle procedure selettive per l'erogazione di fondi pubblici e soprattutto quando le risorse siano insufficienti a finanziare tutte le domande, di rispettare rigorosamente le forme e i documenti richiesti dal bando. L'autorizzazione della Soprintendenza idonea a dimostrare il possesso del requisito avrebbe dovuto essere acquisita e prodotta entro il termine di scadenza dell'avviso, fissato alle ore 13:00 del 15 aprile 2025. La successiva richiesta di chiarimenti o ratifica era stata presentata soltanto il 24 settembre 2025 e la risposta era del 25 settembre 2025, quindi oltre il termine. La Regione non era tenuta a svolgere valutazioni comparative tra progetti diversi né a colmare, mediante istruttoria d'ufficio, la mancanza di un documento riferibile tempestivamente al progetto candidato. La successiva nota della Soprintendenza non poteva quindi sanare la carenza documentale originaria. Il provvedimento regionale e gli atti connessi sono stati mantenuti fermi. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, utilizzata dal TAR nella camera di consiglio.
art. 21 d.lgs. 42/2004
autorizzazione ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004
L'autorizzazione della Soprintendenza era il documento invocato per dimostrare la sussistenza del requisito relativo ai vincoli sull'immobile; il TAR ha ritenuto che quella riferita al precedente progetto non fosse stata tempestivamente acquisita e prodotta come idonea per il progetto candidato.
art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004
immobile vincolato ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004
Individua il presupposto del vincolo culturale sull'immobile comunale, ma non ha consentito di superare la tardività e l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini dell'avviso.
art. 41 d.lgs. 36/2023
artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato dal Comune in relazione alla qualificazione e al livello della progettazione; il TAR ha ritenuto tale profilo non decisivo rispetto alla mancata tempestiva dimostrazione del requisito documentale.
art. 42 d.lgs. 36/2023
artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato dal Comune in relazione alla verifica della progettazione e delle autorizzazioni; il TAR non ha accolto la censura, ritenendo prevalente il rispetto dei termini e delle forme dell'avviso.
art. 22 Allegato I.7 d.lgs. 36/2023
artt. 22 e 40 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato per sostenere la coerenza tra livello di progettazione e autorizzazioni; il profilo non è stato ritenuto dirimente.
art. 40 Allegato I.7 d.lgs. 36/2023
artt. 22 e 40 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato in relazione alla completezza progettuale e alle autorizzazioni, senza incidere sulla ratio decisiva fondata sulla tempestività della documentazione richiesta dal bando.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principi di collaborazione e di buona fede tra cittadino e pubblica amministrazione
Invocato per sostenere l'obbligo regionale di richiedere integrazioni o rettifiche; il TAR ha escluso che tale principio imponesse alla Regione di acquisire o ricostruire tardivamente la documentazione necessaria per la selezione.
art. 6 l. 241/1990
artt. 1, comma 2-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in tema di attività istruttoria e collaborazione procedimentale, senza che il giudice ne abbia ricavato un obbligo di integrazione d'ufficio nel caso concreto.
art. 117 Cost.
art. 117 della Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della tutela dei beni culturali; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l'erogazione di fondi pubblici, soprattutto quando le risorse disponibili non consentano di finanziare tutte le domande ammissibili, il controllo di legittimità deve assicurare il rigoroso rispetto delle forme, dei documenti e dei termini stabiliti dall'avviso, senza sostituire alla disciplina della selezione valutazioni sostanziali dirette a privilegiare l'effettiva coincidenza delle lavorazioni rispetto alla documentazione formalmente richiesta.
- Un'autorizzazione amministrativa rilasciata per un progetto diverso non dimostra tempestivamente il possesso del requisito richiesto da un nuovo avviso quando differiscano, anche parzialmente, oggetto, finalità, lavorazioni, quadro economico o fonti di finanziamento; la sua successiva conferma o equipollenza non può sanare la carenza documentale verificatasi alla scadenza del bando.
- La successiva acquisizione di un atto della Soprintendenza, intervenuta dopo la scadenza dell'avviso, non può essere utilizzata per modificare la posizione in graduatoria quando il bando richieda che il requisito o la relativa documentazione risultino posseduti e prodotti entro il termine di partecipazione.
- In una procedura comparativa per fondi insufficienti, l'amministrazione non è tenuta a svolgere d'ufficio analisi comparative tra progetti differenti per verificare se un'autorizzazione riferita a un precedente progetto possa essere considerata equivalente a quella richiesta per il progetto candidato.
- I principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privato non impongono, in assenza di una specifica previsione vincolante del bando, che la stazione procedente acquisisca o consenta di produrre tardivamente un documento essenziale per la valutazione comparativa delle domande.
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