Sentenza n. 6090/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 26944 del 4/8/2025 - notificato in data 14/8/2025 - con il quale il Consolato Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata in data 28/7/2025 dal destinatario; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, proposti il 12\2\2026; − del provvedimento n. 20250026944 del 15/1/2026, notificato in data 19/1/2026, con il quale il Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR del Lazio, sede di Roma, n. 21479/2025 del 28/11/2025, ha provveduto al riesame della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata in data 28/7/2025, nuovamente respingendola; − di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato e successivo provvedimento di riesame nuovamente negativo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul, fondato sul prospettato rischio migratorio, deducendo vizi di istruttoria e di motivazione. A seguito dell’ordinanza cautelare del TAR, che aveva disposto il riesame della domanda ritenendo plausibili le deduzioni documentate, la sede diplomatica ha nuovamente respinto l’istanza. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato anche il provvedimento di riesame, lamentando che esso costituisse una conferma meramente apparente del diniego originario, senza una valutazione nuova, effettiva e congruamente motivata della documentazione prodotta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando sia il diniego originario sia il successivo provvedimento adottato in sede di riesame. Il Collegio ha ritenuto che il secondo provvedimento fosse una mera conferma del precedente, fondata su una pseudo-istruttoria: l’amministrazione si era limitata a ribadire le valutazioni già espresse, senza svolgere un’istruttoria ulteriore e senza spiegare per quali ragioni la documentazione prodotta fosse inidonea a superare i rilievi sul rischio migratorio. Il giudice ha inoltre precisato che, nel riesercizio del potere, la sede diplomatica non potrà reiterare il rifiuto sulla base delle attuali risultanze istruttorie. Le spese sono state poste a carico del MAECI e liquidate in favore del ricorrente in € 2.000, oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione, in esecuzione di un ordine giudiziale di riesame, adotta un nuovo diniego, deve svolgere una valutazione effettiva, autonoma e non meramente apparente degli elementi e della documentazione prodotti dall’interessato; la semplice riproposizione delle valutazioni originarie integra una mera conferma del precedente diniego.
- Il provvedimento adottato all’esito del riesame è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione se non indica le ragioni per cui la documentazione acquisita o prodotta dall’interessato è ritenuta inidonea a superare i rilievi posti a fondamento del primo diniego.
- Quando il riesame imposto dal giudice non è effettivo, il nuovo diniego e quello originario possono essere entrambi annullati; nel successivo esercizio del potere l’amministrazione non può reiterare il rifiuto sulla base delle medesime risultanze istruttorie non adeguatamente rivalutate.
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